Cassazione Penale, Ordinanza n. 21424/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di cocaina suddivisa in 34 involucri, con contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e con richiesta di declaratoria di abitualità. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico e aspecifico: non individuava i passaggi della decisione impugnata asseritamente viziati, né indicava le ragioni di diritto o i dati di fatto a sostegno della critica, limitandosi a prospettare una tesi alternativa senza denunciare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente (cocaina) suddivisa in 34 involucri.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo generico, senza indicare specificamente i passaggi della sentenza impugnata ritenuti viziati e senza confrontarsi con la struttura argomentativa della decisione.
- La critica alla motivazione non può risolversi nella mera prospettazione di una tesi alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito: occorre evidenziare puntuali carenze logiche o argomentative idonee a incidere sulla tenuta dimostrativa della decisione.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve assolvere la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.
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