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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34175/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Brescia e confermato in appello, relativo a beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi del proposto e riconducibili a lui anche per interposizione di familiari (tre unità immobiliari per complessivi 3.860.000 euro, arredi e opere d'arte per 2.000.000 euro, fondi esteri in conti svizzeri e due veicoli). Le censure principali: a) per Sandro Monteleone, la violazione delle norme sul giudizio di pericolosità generica e la mancata congrua motivazione sulla sproporzione tra beni confiscati e profitto illecito accertato; denuncia di nullità per mancata notifica a un difensore; b) per i terzi interessati, contestazione della valutazione dell'onere probatorio spettante al terzo e della ricostruzione sulle disponibilità dei conti svizzeri e sulla fittizietà delle intestazioni (si eccepiva che le somme sarebbero di provenienza lecita dei terzi, non del proposto, e che la Corte avrebbe omesso di valutare adeguatamente spiegazioni alternative).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello sull'esistenza della pericolosità generica del Monteleone, fondata su plurime pronunce penali e sulle risultanze istruttorie che indicavano reati produttivi di reddito tra il 2004 e il 2019. Ha ritenuto irrilevanti le obiezioni relative alla quantificazione del profitto illecito rispetto al valore dei beni, poiché le sentenze di patteggiamento e di applicazione pena possono sostenere la fase constatativa del giudizio di prevenzione. Ha respinto la censura sulla mancata notifica al difensore considerandola sanata dall'esercizio effettivo del mandato. Quanto ai terzi, ha confermato che l'onere probatorio a loro carico è limitato ad allegare e dimostrare la titolarità e la legittima disponibilità dei beni e che le allegazioni prodotte non erano riscontrate dagli accertamenti; ha dato rilievo ai rapporti familiari e ad indizi oggettivi (movimentazioni, documentazione sul PC, bonifici) che collegavano le somme al proposto. Ha inoltre richiamato il principio secondo il quale la pericolosità del bene, impressa dall'acquisto da soggetto pericoloso, può permanere come elemento che giustifica la misura. Di conseguenza il decreto di confisca è stato confermato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. b; art. 7, comma 1; art. 10, comma 2; art. 24, comma 1; art. 26, comma 2

    Il Tribunale e la Corte d'appello hanno applicato il codice antimafia: art. 1 lett. b per la pericolosità generica basata su abitualità delittuosa e produzione di reddito illecito; art. 24 comma 1 delimita l'onere probatorio del terzo (allegazione della titolarità e della provenienza lecita) e art. 26 comma 2 contiene presunzioni legali valutate come circostanze significative. Art. 7 e 10 richiamate per l'obbligo di motivazione del decreto d'appello.

  • codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 129; art. 180; art. 444; art. 606, comma 1, lett. b

    Art.125 c.p.p. e strumenti procedurali richiamati per l'obbligo motivazionale; art.129 relativo agli effetti delle decisioni penali; art.180 e art.606 richiamati nella censura procedurale sulla notifica e sui vizi deducibili in Cassazione; art.444 (patteggiamento) considerato idoneo, ove non sussista proscioglimento, a sostenere la fase constatativa del giudizio di prevenzione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite e pronunce di legittimità

    sent. Spinelli (Sez. U) e varie pronunce citate in motivazione

    La Corte ha richiamato il principio Spinelli secondo cui la connotazione di pericolosità puo' rimanere «impressa» al bene acquistato da soggetto pericoloso, e numerosi orientamenti giurisprudenziali che delimitano l'ambito di ricorribilità del terzo e le caratteristiche della motivazione minima richiesta nel giudizio di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione la Cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; i vizi di motivazione sono censurabili in cassazione solo se la motivazione è del tutto mancante o apparente.
  • La pericolosità generica ai sensi dell'art.1 lett. b d.lgs. 159/2011 si valuta sulla abitualità delittuosa e sulla produttività di reddito illecito: sentenze di condanna o di applicazione della pena (anche patteggiamento) possono supportare la fase constatativa se non vi è proscioglimento nel merito.
  • La sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio è criterio centrale per le misure di prevenzione patrimoniali; il confronto tra valore dei beni e profitti illecito deve essere valutato in termini logici e complessivi, non necessariamente limitato agli importi formalmente confiscati in altri procedimenti.
  • Il terzo che reclama la proprietà di beni sottoposti a confisca ha un onere di allegazione concreto: deve dimostrare titolarità effettiva e capacità economica coerente con gli acquisti; non è ammesso che il terzo contesti i presupposti di pericolosità del proposto, che spettano all'autorità giudiziaria.
  • I rapporti familiari tra proposto e intestatari formali (coniugi, figli, conviventi) costituiscono un elemento fattuale rilevante per valutare la fittizietà delle intestazioni, se sussiste insufficienza di capacità economica del terzo.
  • Elementi indiziari di disponibilità effettiva di conti o beni (movimentazioni, documenti trovati sul PC del proposto, bonifici collegati ad attività note) possono integrare la prova della titolarità sostanziale anche se l'intestazione formale è a terzi.
  • La mancata notifica di un atto a un difensore può essere sanata dall'effettivo esercizio del mandato e dallo svolgimento dell'attività difensiva nel tempo utile; in tal caso la nullità è operativamente sanata.
  • La distinzione tra confisca per sproporzione e confisca per reimpiego richiede valutazioni diverse: per il reimpiego si cerca la diretta provenienza di somme illecite per pagamenti specifici, mentre per la sproporzione si valuta la incongruenza globale tra patrimonio e redditi.
  • La giurisprudenza ammette che la qualifica di pericolosità possa imprimersi al bene acquistato da soggetto pericoloso e quindi giustificare la misura anche se il rapporto diretto tra bene e soggetto è cessato (principio Spinelli).

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