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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33297/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello del Pubblico ministero ex art. 310 c.p.p. contro il provvedimento del GIP, aveva applicato a tre indagati la custodia cautelare in carcere, ritenendoli gravemente indiziati di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso, finalizzata al contrabbando di idrocarburi e alla commissione di numerosi reati-fine in materia di contrabbando, evasione fiscale e falsità documentali, commessi tra il dicembre 2021 e il dicembre 2022. Il GIP aveva riconosciuto i gravi indizi quanto all'associazione e ai reati-fine, ma aveva escluso l'aggravante mafiosa; il Tribunale aveva invece ritenuto quest'ultima supportata dai rapporti degli indagati con un clan camorristico, dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dall'uso di metodi violenti o minacciosi. I ricorrenti hanno dedotto, con motivi in larga parte convergenti, violazione degli artt. 416 e 416-bis.1 c.p., degli artt. 273, 274, 275 e 292 c.p.p., nonché motivazione mancante, illogica o apparente. Hanno contestato l'identificazione di uno degli indagati, l'esistenza dell'associazione per delinquere, la propria partecipazione e il ruolo asseritamente verticistico o organizzativo, il concorso nei reati-fine relativi al d.lgs. n. 504/1995 e alle falsità documentali, la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso o dell'agevolazione mafiosa e la sussistenza delle esigenze cautelari. Un ricorrente ha inoltre contestato la propria identificazione e un altro la partecipazione al clan mafioso. La Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in prevalenza a una rivalutazione del materiale indiziario e della ricostruzione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità cautelare, rilevando che l'ordinanza aveva indicato elementi convergenti sull'identificazione degli indagati, sulla struttura organizzata e stabile del sodalizio, sulla ripartizione dei compiti, sui contributi individuali ai reati-fine, sui legami con il clan e sulle modalità intimidatorie. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sulla gravità e serialità dei fatti, sui precedenti, sulla prossimità temporale delle condotte e sulla concreta operatività dell'organizzazione anche durante la detenzione di uno degli indagati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendoli complessivamente infondati. Ha ribadito che, nei procedimenti cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per ottenere una nuova valutazione degli indizi, dei fatti o delle esigenze cautelari. Ha ritenuto adeguata e logicamente coerente la motivazione del Tribunale sull'identificazione degli indagati, sull'esistenza di una struttura associativa stabile e finalizzata a un programma criminoso indeterminato, sui ruoli individuali e sul contributo ai reati-fine. Ha inoltre ritenuto correttamente motivata l'aggravante del metodo mafioso sulla base dei legami con un clan camorristico, dell'interesse del sodalizio al contrabbando e dell'impiego di modalità violente e minacciose idonee a evocare la forza intimidatrice mafiosa. Le esigenze cautelari sono state ritenute giustificate sia dalle presunzioni connesse all'aggravante sia da elementi concreti, quali precedenti penali, gravità e numero dei reati, attualità delle condotte e capacità di dirigere l'organizzazione anche dalla detenzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina l'appello al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti in materia cautelare; nel caso concreto il Tribunale ha accolto l'appello del Pubblico ministero e applicato la custodia cautelare in carcere.

  • art. 416 c.p.

    La configurabilità dell'associazione per delinquere richiede un accordo stabile diretto a costituire o sostenere una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, con permanenza del vincolo oltre la commissione dei singoli reati.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante riguarda l'impiego del metodo mafioso o l'agevolazione dell'attività di associazioni mafiose; il metodo mafioso ricorre quando le modalità esecutive evocano la forza intimidatrice del vincolo associativo e producono una particolare coartazione psicologica.

  • art. 273 c.p.p.

    La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è controllabile in cassazione soltanto per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, non mediante una nuova valutazione del materiale indiziario.

  • art. 274 c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; l'attualità esprime la continuità temporale del periculum libertatis e non richiede l'imminenza della commissione di un nuovo reato.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede presunzioni relative in materia di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie aggravate; la Corte ha comunque valorizzato anche elementi concreti individualizzanti.

  • art. 292 c.p.p.

    Rileva quanto ai requisiti motivazionali dell'ordinanza cautelare; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta effettiva, logica, non contraddittoria e idonea a rappresentare le ragioni della decisione.

  • art. 606 c.p.p.

    Delimita i motivi del ricorso per cassazione; le censure sono state ritenute inammissibili o infondate nella parte in cui miravano a una rivalutazione dei fatti e degli elementi indiziari.

  • art. 616 c.p.p.

    Impone, in caso di rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • d.lgs. n. 504/1995

    È richiamato quale normativa oggetto dei reati-fine relativi al contrabbando e all'evasione delle accise sugli idrocarburi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione relativo a misure cautelari personali, la verifica sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari resta circoscritta alla violazione di specifiche norme di legge e alla manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione del fatto, delle fonti indiziarie o del loro peso persuasivo.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione cautelare riguarda il rapporto tra motivazione e decisione e richiede che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non radicalmente incompatibile con atti processuali specificamente indicati dal ricorrente.
  • L'associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato continuato per la stabilità dell'accordo, l'esistenza di una struttura organizzata e la previsione di un programma criminoso indeterminato, destinato a permanere oltre la consumazione dei singoli reati.
  • La partecipazione o il ruolo direttivo nell'associazione per delinquere non comportano automaticamente la responsabilità per ogni reato-fine: per ciascun reato-fine occorre un contributo materiale o morale effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole.
  • L'aggravante del metodo mafioso è configurabile quando le modalità esecutive del reato esprimono o evocano la forza intimidatrice propria di un'associazione mafiosa, determinando una particolare coartazione psicologica; non è sufficiente il mero riferimento nominale a un contesto criminale, ma devono essere valorizzati concreti elementi relativi ai legami associativi e alle modalità intimidatorie.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza di un nuovo reato, ma consiste nella continuità temporale del periculum libertatis, desumibile dalla vicinanza ai fatti, da elementi recenti, dalla personalità dell'indagato, dal contesto ambientale e dalle modalità delle condotte.
  • Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie riguarda la possibilità di commissione di nuovi reati appartenenti alla medesima categoria, non necessariamente la ripetizione dello stesso identico fatto contestato.
  • La serialità delle condotte, la ripartizione stabile dei compiti, la gravità e il numero dei reati-fine, i precedenti e la capacità di dirigere l'attività criminale anche durante la detenzione possono concorrere a fondare il giudizio cautelare sulle esigenze di prevenzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareRiciclaggioFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti economiciReati contro la fede pubblica
SottomaterieCarcereFalsità ideologica
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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