Cassazione Penale, Sentenza n. 5175/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 13/09/2024 che aveva confermato, nei limiti del rinvio, l'applicazione della misura cautelare (arrestate domiciliari) nei confronti di Umberto SCALA per plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi 1, 2 limitatamente dal 1.1.2018, da 3 a 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18). Il ricorrente, assistito dall'avv. Bruno Botti, denunciava: violazione della legge processuale (artt. 274, 275, 292 c.p.p.), vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato; erronea applicazione di una misura più afflittiva rispetto ad altre più miti; mancata considerazione della presunta riqualificazione, in senso meno grave, delle condotte contestate ai coimputati Vallefuoco; valutazione parziale del decorso del tempo e non considerazione dell'assenza di violazioni della precedente misura interdittiva in capo all'indagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e in fatto. In particolare: (i) le doglianze di violazione della legge processuale sono non ricevibili perché il ricorso non indica in cosa consista la violazione e le norme richiamate non prevedono una causa specifica di nullità ai sensi dell'art. 606, co.1, lett. c) c.p.p.; (ii) le critiche alla motivazione sono inammissibili perché eccedono i limiti del sindacato rescissorio stabiliti dalla Corte di legittimità e si sostituiscono ad una valutazione sulle esigenze cautelari ormai accertate; (iii) le doglianze sulla scelta della misura sono generiche e non contestano in modo puntuale le valutazioni del tribunale circa la professionalità con cui i reati sarebbero stati commessi e la reiterazione seriale; (iv) la censura sulla presunta riqualificazione delle condotte ai Vallefuoco è manifestamente infondata poiché l'ordinanza impugnata non ha operato una riqualificazione ma ha modificato solo le valutazioni cautelari riferite a quei soggetti. Conseguenza: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente tra le presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto la censura non specificata e dunque non ricevibile.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per presunte irregolarità processuali; la Corte ha escluso che la genericità del gravame consenta la ricezione della doglianza.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha valutato la doglianza generica e non idonea a sindacare la valutazione delle esigenze cautelari.
art. 606, co.1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che le norme invocate dal ricorrente non sono sanzionate da una specifica causa di nullità o inutilizzabilità prevista da questa disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la possibile condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Citate in relazione al requisito della colpa per l'esclusione della condanna alla Cassa delle ammende; la sentenza è utilizzata per il principio che occorrono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Perché un ricorso in Cassazione sia ricevibile deve indicare in modo preciso e circostanziato le violazioni di legge contestate: la mera evocazione di articoli del codice senza spiegare il nesso causale con l'impugnata decisione rende il gravame generico e non ricevibile.
- Le censure sulla motivazione di un provvedimento cautelare sono limitate dal perimetro del sindacato consentito dalla Cassazione: non è possibile rimettere in discussione valutazioni di merito sulle esigenze cautelari già ritenute accertate, salvo profili ben circostanziati che ne mostrino la manifesta illogicità o violazione normativa.
- Quando si contesta la scelta della misura cautelare occorre confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice che ha adottato il provvedimento e dimostrare, con riferimenti specifici, perché la valutazione della "pericolosità" o della reiterazione non regga; argomentazioni generiche sulla possibile minore afflittività di altre misure sono insufficienti.
- La presunta riqualificazione giuridica di condotte in sentenze o provvedimenti correlati rileva in Cassazione solo se l'ordinanza impugnata ha effettivamente operato tale riqualificazione; non è sufficiente richiamare modifiche cautelari o valutazioni riferite ad altri soggetti.
- Il ricorso deve considerare e documentare il corretto arco temporale rilevante per la valutazione delle esigenze cautelari: contestazioni sul "decorso del tempo" devono indicare in che modo la valutazione temporale adottata dal giudice sia sbagliata o incompleta.
- Il rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende aumenta quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o genericamente formulato; conviene valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre impugnazioni di tal genere.
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