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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5175/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 13/09/2024 che aveva confermato, nei limiti del rinvio, l'applicazione della misura cautelare (arrestate domiciliari) nei confronti di Umberto SCALA per plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi 1, 2 limitatamente dal 1.1.2018, da 3 a 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18). Il ricorrente, assistito dall'avv. Bruno Botti, denunciava: violazione della legge processuale (artt. 274, 275, 292 c.p.p.), vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato; erronea applicazione di una misura più afflittiva rispetto ad altre più miti; mancata considerazione della presunta riqualificazione, in senso meno grave, delle condotte contestate ai coimputati Vallefuoco; valutazione parziale del decorso del tempo e non considerazione dell'assenza di violazioni della precedente misura interdittiva in capo all'indagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e in fatto. In particolare: (i) le doglianze di violazione della legge processuale sono non ricevibili perché il ricorso non indica in cosa consista la violazione e le norme richiamate non prevedono una causa specifica di nullità ai sensi dell'art. 606, co.1, lett. c) c.p.p.; (ii) le critiche alla motivazione sono inammissibili perché eccedono i limiti del sindacato rescissorio stabiliti dalla Corte di legittimità e si sostituiscono ad una valutazione sulle esigenze cautelari ormai accertate; (iii) le doglianze sulla scelta della misura sono generiche e non contestano in modo puntuale le valutazioni del tribunale circa la professionalità con cui i reati sarebbero stati commessi e la reiterazione seriale; (iv) la censura sulla presunta riqualificazione delle condotte ai Vallefuoco è manifestamente infondata poiché l'ordinanza impugnata non ha operato una riqualificazione ma ha modificato solo le valutazioni cautelari riferite a quei soggetti. Conseguenza: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente tra le presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto la censura non specificata e dunque non ricevibile.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per presunte irregolarità processuali; la Corte ha escluso che la genericità del gravame consenta la ricezione della doglianza.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha valutato la doglianza generica e non idonea a sindacare la valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 606, co.1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che le norme invocate dal ricorrente non sono sanzionate da una specifica causa di nullità o inutilizzabilità prevista da questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la possibile condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Citate in relazione al requisito della colpa per l'esclusione della condanna alla Cassa delle ammende; la sentenza è utilizzata per il principio che occorrono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Perché un ricorso in Cassazione sia ricevibile deve indicare in modo preciso e circostanziato le violazioni di legge contestate: la mera evocazione di articoli del codice senza spiegare il nesso causale con l'impugnata decisione rende il gravame generico e non ricevibile.
  • Le censure sulla motivazione di un provvedimento cautelare sono limitate dal perimetro del sindacato consentito dalla Cassazione: non è possibile rimettere in discussione valutazioni di merito sulle esigenze cautelari già ritenute accertate, salvo profili ben circostanziati che ne mostrino la manifesta illogicità o violazione normativa.
  • Quando si contesta la scelta della misura cautelare occorre confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice che ha adottato il provvedimento e dimostrare, con riferimenti specifici, perché la valutazione della "pericolosità" o della reiterazione non regga; argomentazioni generiche sulla possibile minore afflittività di altre misure sono insufficienti.
  • La presunta riqualificazione giuridica di condotte in sentenze o provvedimenti correlati rileva in Cassazione solo se l'ordinanza impugnata ha effettivamente operato tale riqualificazione; non è sufficiente richiamare modifiche cautelari o valutazioni riferite ad altri soggetti.
  • Il ricorso deve considerare e documentare il corretto arco temporale rilevante per la valutazione delle esigenze cautelari: contestazioni sul "decorso del tempo" devono indicare in che modo la valutazione temporale adottata dal giudice sia sbagliata o incompleta.
  • Il rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende aumenta quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o genericamente formulato; conviene valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre impugnazioni di tal genere.

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