Cassazione Civile, Ordinanza n. 20305/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Il professionista aveva chiesto in giudizio il pagamento degli onorari per prestazioni giudiziali civili rese in favore della cliente. Il Tribunale aveva però rigettato la domanda del legale e, su domanda riconvenzionale della convenuta, aveva dichiarato la risoluzione del contratto professionale, con condanna del professionista alla restituzione di quanto percepito e al risarcimento del danno. L'appello proposto dal professionista era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Torino, sul presupposto che il provvedimento di primo grado fosse stato emesso secondo il rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, quindi non appellabile. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione degli artt. 702 c.p.c., 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 339 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato in modo errato il principio dell'apparenza: secondo il ricorrente, la presenza di una domanda riconvenzionale estranea all'ambito del rito speciale avrebbe imposto la separazione delle cause e comunque non avrebbe potuto sottrarre la decisione ai mezzi ordinari di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'impianto della Corte d'appello, che aveva individuato il regime di impugnazione in base alla forma concretamente adottata dal giudice di merito e alla qualificazione, espressa o implicita, data all'azione come soggetta al rito sommario speciale dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011. La Corte ha osservato che, una volta accertato che il Tribunale aveva definito l'intera controversia con applicazione di quel rito, l'eventuale erronea scelta del rito e la conseguente composizione del giudice dovevano essere fatte valere con il mezzo di impugnazione previsto per il rito concretamente applicato. Il ricorrente non si è confrontato con il principio dell'apparenza, inteso nel senso che il mezzo d'impugnazione va individuato in relazione a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito effettivamente adottato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore della controricorrente; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della società assicuratrice intimata, rimasta contumace in cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 702 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'erronea individuazione del rito e del mezzo di impugnazione; la Corte non ne accoglie la lettura prospettata.
art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011
Per le domande di liquidazione degli onorari dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, il regime di impugnazione dipende dalla forma concretamente adottata dal giudice in base alla qualificazione dell'azione; se il giudice ha deciso con il rito speciale, si applica il relativo sistema impugnatorio.
art. 339 c.p.c.
Invocato per sostenere l'applicabilità dell'appello; la Corte ribadisce che l'ammissibilità dell'impugnazione va verificata in relazione al rito effettivamente adottato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Quando si deve individuare il mezzo di impugnazione contro un provvedimento, rileva il rito concretamente adottato dal giudice di merito e non soltanto la qualificazione eventualmente errata della domanda o la composizione del collegio/monocratico.
- Il principio dell'apparenza tutela l'affidamento della parte: il mezzo di gravame va scelto in base a quanto la legge prevede per le decisioni rese secondo il rito effettivamente applicato.
- L'eventuale erronea applicazione del rito o la mancata separazione di domande estranee al rito speciale non consente di eludere il regime impugnatorio proprio del provvedimento così emesso; l'errore va denunciato con l'impugnazione prevista per quel rito.
- In tema di liquidazione degli onorari professionali dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, il regime delle impugnazioni è determinato dalla forma processuale in concreto seguita dal giudice, in base alla qualificazione dell'azione operata nel giudizio di merito.
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