Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., deducendo di non aver avuto conoscenza del processo a suo carico se non al momento della notifica dell'ordine di esecuzione dalla Procura di Bergamo; ha contestato la motivazione della Corte territoriale ritenendo che questa si sia basata su presunzioni formali piuttosto che sulla valutazione della conoscenza effettiva del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto la richiesta di rescissione. Ha confermato il rigetto operato dalla Corte d'Appello di Brescia, ritenendo sussistenti molteplici elementi convergenti che dimostrano la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (arresto e partecipazione all'udienza di convalida con ammissione degli addebiti, nomina di difensore di fiducia e attività difensiva dell'avvocato, notifica del decreto di citazione anteriore alla rinuncia del difensore, notifica del decreto di nomina del difensore d'ufficio). La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha allegato elementi di fatto idonei a contrastare tali acquisizioni e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Richiamato come disciplina originaria della restituzione nel termine; la Corte rileva che la domanda è stata riclassificata come richiesta di rescissione ex art. 629-bis e inquadra l'evoluzione normativa in relazione alla tutela dell'imputato assente.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Strumento di rescissione del giudicato che consente di ottenere un nuovo processo quando la mancata partecipazione non è stata volontaria; applicabile anche se, in sede di cognizione, è stata dichiarata l'assenza ex art. 420-bis, poiché l'imputato può allegare ignoranza incolpevole.
art. 420-bis cod. proc. pen.
«il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo»
Definisce condizioni tipizzate che, se presenti, ragionevolmente indicano conoscenza del procedimento e impongono un onere di "tenersi informato"; tuttavia la sussistenza di tali condizioni non esclude la possibilità per l'imputato di dimostrare l'ignoranza incolpevole dinanzi alla rescissione del giudicato.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede che, se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 420-bis, il giudice rinvia l'udienza e dispone la notifica personale dell'avviso, rafforzando l'obbligo di informazione diretta se non sussistono le ipotesi tipizzate.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'attività del difensore di fiducia che ha proposto istanze processuali (ad es. per la revoca/sostituzione della misura); vale come elemento che attesta il rapporto difesa-imputato e la conoscenza delle fasi processuali.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Ha riformulato il processo in assenza abrogando il modello del rito contumaciale e richiedendo la conoscenza effettiva della "vocatio in ius" prima di procedere in assenza, orientamento centrale nella motivazione della Corte.
D.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. L. 22 aprile 2005, n. 60
Intervento normativo citato come tappa storica che ha modificato l'art. 175 c.p.p. e avviato l'evoluzione del trattamento dell'assenza dell'imputato, recependo critiche sovranazionali.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Giurisprudenza di riferimento che ha ricomposto orientamenti su rimedi esperibili per nullità derivanti dall'omessa citazione e ha sottolineato il ruolo dell'art. 629-bis nel sistema di garanzie per l'imputato assente.
Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014 (Burba)
Pronuncia che individua la finalità della rescissione del giudicato quale strumento che garantisce, ex post, il diritto dell'imputato a un nuovo processo quando la partecipazione non è stata effettiva.
Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019 (Innaro) e altre pronunce (Ismail, Ramadze, Ndreca, ecc.)
Giurisprudenza citata per precisare l'interpretazione delle ipotesi tipizzate dell'art. 420-bis, il concetto di "prova positiva" della conoscenza del processo e i limiti della presunzione in presenza di elezione di domicilio o nomina di difensore.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia, l'arresto/convalida e la partecipazione ad atti processuali costituiscono indici rilevanti della conoscenza effettiva del procedimento e possono imporre all'imputato l'onere di mantenere contatti con la difesa.
- Le ipotesi tipizzate dall'art. 420-bis (elezione di domicilio, nomina difensore, misura cautelare) non determinano una presunzione assoluta: sono indici che giustificano un onere di diligenza, ma l'imputato può comunque dimostrare l'ignoranza incolpevole dinanzi all'istanza di rescissione ex art. 629-bis.
- La rescissione del giudicato resta esperibile anche se, in sede di cognizione, è stata dichiarata l'assenza: il giudice della rescissione valuta la sintomaticità dei comportamenti dell'imputato sul complesso del processo, senza automatismi.
- La mera regolarità formale delle notificazioni non è sufficiente a escludere l'ignoranza incolpevole, ma la Corte valorizza la convergenza di più elementi fattuali concreti che attestino la conoscenza del procedimento.
- Chi intende ottenere la rescissione deve allegare elementi specifici e concreti idonei a confutare i fatti e gli indici valorizzati dal giudice di merito; l'apodittica contestazione senza fatti probatori è destinata a fallire.
- Elezioni di domicilio o nomine di difensori non più efficaci (es. difensore che rinuncia dopo la notifica, difensore cancellato dall'albo, irreperibilità per mutamento di residenza) richiedono accertamenti supplementari per escludere la conoscenza effettiva del processo.
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