Cassazione Penale, Sentenza n. 40074/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 13/12/2022 che aveva respinto l'appello avverso il diniego, da parte del Tribunale di Vibo Valentia, della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere. Mancuso era detenuto dal dicembre 2019 per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. La difesa ha sostenuto che le escussioni dibattimentali di alcuni testi della polizia giudiziaria avrebbero ridimensionato il suo ruolo nell'associazione rispetto a quanto indicato nel titolo cautelare e, unitamente al tempo trascorso, avrebbero dovuto far ritenere venute meno le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha condiviso il principio secondo cui il giudice del dibattimento può rivalutare la misura cautelare solo quando l'istruttoria dibattimentale sia, quanto alla posizione specifica, sufficientemente completata; la semplice escussione di due testi non è stata ritenuta idonea a portare a una valutazione compiuta del quadro probatorio. È stata altresì ribadita l'applicabilità, per il delitto contestato, della doppia presunzione legale (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza assoluta della custodia in carcere) che giustifica il mantenimento della misura nonostante il decorso del tempo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per indicare la composizione del collegio che ha reso l'ordinanza impugnata; uso formale per validità del procedimento decisionale.
Consente al giudice del dibattimento di rivalutare la misura cautelare in atto, ma tale rivalutazione è ammissibile solo se l'istruttoria dibattimentale è sufficientemente completa rispetto alla posizione individuale dell'imputato; non è possibile basarla su acquisizioni probatorie parziali.
Norma utilizzata per fondare la sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente per l'inammissibilità della impugnazione; la Corte ha ritenuto congrua la somma di euro 3.000 ai sensi di tale disposizione.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti amministrativi di cancelleria conseguenti alla decisione (formalità esecutive e di registrazione del provvedimento).
giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. I, n. 3776 del 28.10.2015)
Richiamata come precedente per il principio della 'presunzione assoluta' di adeguatezza della custodia carceraria nei reati di mafia, che rende difficoltosa la sostituzione della misura salvo chiara dimostrazione di sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- In casi di imputazione per reati di mafia la valutazione cautelare è sorretta da una doppia presunzione: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere; ciò rende particolarmente gravoso ottenere la revoca o la sostituzione della misura.
- Il mero decorso del tempo in esecuzione della misura non è di per sé idoneo a motivare la revoca o la sostituzione della custodia cautelare; occorre dimostrare una effettiva attenuazione delle esigenze cautelari o un mutamento significativo del quadro indiziario.
- Il giudice del dibattimento può rivedere la misura cautelare ai sensi dell'art. 299 c.p.p., ma solo quando l'istruttoria dibattimentale sia, quanto alla specifica posizione, sufficientemente compiuta: valutazioni basate su cognizione parziale sono ammissibili solo in casi eccezionali e ben motivati.
- La semplice escussione di pochi testi, senza una valutazione complessiva e completa delle fonti utilizzate a supporto del titolo cautelare, difficilmente può essere considerata sufficiente per superare la gravità indiziaria inizialmente accertata.
- Nelle impugnazioni bisogna proporre motivi specifici e adeguatamente documentati: argomentazioni generiche o assertive rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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