Sentenza n. 5722/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione al minore di 25 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026 e atti di assegnazione alla scuola di un numero di docenti ritenuto insufficiente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore di un minore riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 ha impugnato l’assegnazione di 25 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026 e gli atti con cui gli uffici scolastici avrebbero attribuito all’istituto un numero insufficiente di insegnanti. Ha chiesto l’assegnazione del sostegno per l’intero orario settimanale del docente specializzato, pari a 40 ore. Nel corso del giudizio è stato approvato e depositato il PEI 2025/2026, che indicava 25 ore, ma il genitore non lo ha impugnato. In seguito ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, sostenendo che l’amministrazione aveva integrato le ore dopo l’ordinanza cautelare; tuttavia, non ha prodotto documentazione a sostegno di tale affermazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato, da un lato, che il PEI 2025/2026, atto collegiale e specializzato rilevante per determinare il fabbisogno di sostegno, non era stato impugnato, pur indicando 25 ore; dall’altro, che l’anno scolastico 2025/2026 era terminato. In mancanza di prova che l’eventuale integrazione delle ore costituisse una determinazione autonoma dell’amministrazione, l’assegnazione è stata considerata attuativa della misura cautelare. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere richiesta dal ricorrente. Spese compensate in ragione della decisione in rito e della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
del minore, riconosciuto affetto da disabilità qualificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992;
La disposizione è richiamata per qualificare la condizione di gravità della disabilità del minore; la sentenza non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che, invero, il ricorso debba dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sia in ragione del sopravvenuto PEI non impugnato, sia in ragione della chiusura anno scolastico 2025/2026, dovendo intendersi l’assegnazione come attuativa della misura cautelare, in assenza di documentazione dalla quale evincere che essa sia invece espressione dell’autonoma determinazione;
Il giudice dichiara improcedibile la domanda quando, per il sopravvenire di un atto rilevante non impugnato e per la conclusione dell’anno scolastico cui si riferiva l’assegnazione, viene meno l’interesse attuale alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Ritenuto che, invero, il ricorso debba dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sia in ragione del sopravvenuto PEI non impugnato, sia in ragione della chiusura anno scolastico 2025/2026, dovendo intendersi l’assegnazione come attuativa della misura cautelare, in assenza di documentazione dalla quale evincere che essa sia invece espressione dell’autonoma determinazione;
La disposizione è richiamata nel quadro processuale della decisione; la ragione concreta dell’improcedibilità è individuata nella sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
La norma è applicata per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri interessati identificabili.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali identificativi in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La sopravvenuta approvazione del PEI, atto collegiale adottato dall’organo specializzato che determina il fabbisogno di sostegno dell’alunno, e la mancata impugnazione del PEI possono far venir meno l’interesse alla decisione sulla contestazione dell’assegnazione delle ore di sostegno.
- La conclusione dell’anno scolastico cui si riferisce l’assegnazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro tale assegnazione.
- L’integrazione delle ore di sostegno intervenuta dopo una misura cautelare può essere considerata meramente attuativa della misura, salvo che dagli atti risulti che essa esprime un’autonoma determinazione dell’amministrazione.
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