Sentenza n. 2879/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza n. 479/2025, depositata e resa pubblica il 09.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 277/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto alla carta docente e al pagamento di complessivi € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all'erogazione della carta docente e alla somma di € 500 annui per tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, non risultando provati né l'integrale pagamento delle somme né il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato anche per il futuro. Ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di stile, senza fornire la prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che risultavano integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. È stato ritenuto rispettato anche il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo in forma esecutiva. In mancanza della prova dell'integrale pagamento e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, il Ministero è stato obbligato, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, a rilasciare la carta elettronica e a effettuare tutti i pagamenti dovuti. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché il Collegio ha ritenuto manifestamente eccessiva e afflittiva l'astreinte in rapporto all'esiguità del debito, considerando inoltre le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e dallo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e), può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tra tali circostanze possono rilevare l'esiguità del debito e le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni, ritenuto rispettato nel caso concreto a decorrere dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'amministrazione obblighi di pagamento o di facere, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni.
- In presenza di un giudicato non eseguito, l'amministrazione deve provare l'integrale adempimento degli obblighi patrimoniali e degli ulteriori obblighi conformativi derivanti dalla decisione; la mera costituzione in giudizio o il deposito di documentazione non pertinente non dimostrano l'avvenuta esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in ragione dell'esiguità del debito e delle difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio.
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