Cassazione Penale, Sentenza n. 30244/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto l'istanza del detenuto Crupi disponendo che la Direzione carceraria rivedesse l'ordine di servizio: consentire al detenuto, tramite "modello 72", l'acquisto degli stessi generi alimentari disponibili per le altre sezioni e permettere la cottura dei cibi senza fasce orarie rigide. Il Ministero deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis, 69(6)(b) dell'Ordinamento penitenziario e vizi di motivazione, sostenendo che le limitazioni si giustificano per esigenze di ordine e sicurezza connesse al regime 41-bis (evitare manifestazioni di potere/criminale tramite acquisizione di beni alimentari) e che la regolazione delle fasce orarie rientra nella discrezionalità amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha confermato la legittimità della decisione del Tribunale di sorveglianza sul punto dell'acquisto dei generi alimentari, ritenendo che la limitazione imposta dall'Amministrazione non risultava funzionale alle finalità del regime 41-bis e configurava un surplus di afflittività ingiustificato; tale parte dell'ordinanza è dunque sostanzialmente confermata (favorevole al resistente). Sotto il profilo della disciplina delle fasce orarie per la cottura dei cibi, la Corte ha ritenuto che la regolazione amministrativa delle fasce possa, in linea di principio, rientrare nella competenza organizzativa dell'Amministrazione (art. 36 lett. b) D.P.R. 230/2000) e rappresentare un bilanciamento ragionevole; tuttavia la motivazione del Tribunale non ha sufficientemente valutato se le fasce applicate fossero effettivamente estranee alle finalità del 41-bis o se, al contrario, costituissero una ingiustificata discriminazione. Per tale motivo la Corte ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio, affinché verifichi con maggior approfondimento se le fasce orarie siano applicate solo ai detenuti 41-bis e, se sì, se siano proporzionate e funzionali alle esigenze del regime differenziato.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
"sospensione"; "necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza"; "conseguimento del fine suddetto"
Il regime differenziato consente la sospensione totale o parziale di regole ordinarie solo se le misure sono concrete e funzionali alle esigenze di ordine e sicurezza; limitazioni non ricollegabili a tali finalità risultano ingiustificate e afflittive.
art. 35-bis e art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Consentono al detenuto il reclamo giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza di norme penitenziarie da cui derivi un attuale e grave pregiudizio a un diritto; tale controllo riguarda vizi di legittimità e proporzionalità delle scelte amministrative, senza sostituirsi al merito gestionale dell'Amministrazione.
art. 36, lett. b), D.P.R. n. 230/2000
"il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata"
Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria la competenza a regolamentare orari e modalità della vita quotidiana in carcere; tale potestà organizzativa può legittimare limitazioni sulle modalità di esercizio di diritti (es. fasce orarie per cottura), purché non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto.
art. 13, comma 4, D.P.R. n. 230/2000
Riconosce la possibilità, nelle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e preparare cibi di facile e rapido approntamento; la disciplina amministrativa può individuare limiti sulle modalità purché proporzionati.
art. 14, D.P.R. n. 230/2000
Prevede limiti quantitativi e regole sul sopravvitto e sull'acquisto di generi alimentari; tali limiti già di per sé impediscono acquisizioni eccessive di beni di pregio e sono applicabili trasversalmente ai regimi detentivi.
Costituzione, art. 3 e art. 27
Principi di uguaglianza e finalità rieducativa della pena impongono che le deroghe al regime ordinario non siano afflittive oltre il necessario e siano funzionali agli scopi di sicurezza; misure ingiustificatamente più dure possono violare tali articoli.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2018
"una limitazione non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena [...] incongrua ed inutile, configurandosi come ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario"
Ha riconosciuto il diritto dei detenuti 41-bis a potere cuocere cibi in cella; ha inoltre sancito che divieti o limitazioni non funzionali alla sicurezza sono illegittimi perché afflittivi e contrari ai principi costituzionali.
Massime di principio
- Il reclamo ex art. 35-bis può essere esercitato quando una norma o un regolamento penitenziario determina un attuale e grave pregiudizio a un diritto riconosciuto; il giudice verifica legittimità e proporzionalità, non sostituendosi alle scelte gestionali dell'Amministrazione.
- Le restrizioni previste per il regime 41-bis devono essere direttamente funzionali alle esigenze di ordine e sicurezza indicate dalla norma; limitazioni che non perseguono concretamente tali scopi sono illegittime e configurano un'eccessiva afflittività.
- Divieti generali o cataloghi più ristretti di beni alimentari per detenuti 41-bis sono illegittimi se non dimostrano nessi concreti con la prevenzione di collegamenti o esercizio di potere criminale: l'Amministrazione deve fornire motivazioni specifiche e proporzionate.
- La regolazione degli orari per la cottura dei cibi rientra, in linea di principio, nella competenza organizzativa dell'Amministrazione e può essere legittima se bilanciata e non sproporzionata; tuttavia l'applicazione discriminatoria solo ai 41-bis richiede giustificazioni concrete.
- Se sussistono rischi specifici legati a taluni materiali o comportamenti, è preferibile adottare misure individuali e circostanziate piuttosto che regole generali che incidano indebitamente su diritti fondamentali.
- In contenziosi analoghi il tribunale di merito deve motivare puntualmente il nesso fra le misure restrittive e le finalità del 41-bis; in assenza di tale motivazione il provvedimento può essere annullato o rimandato per approfondimenti.
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