Sentenza del 14/03/2018 n. 6269 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Toscana che aveva confermato, in parte, l’annullamento di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, riguardante maggiori IRPEG, IRAP e IVA e le relative sanzioni. I rilievi riguardavano, tra l’altro, la deduzione integrale dei costi per opere di allacciamento idrico, la qualificazione dei contributi versati a un consorzio di bonifica, ricavi per lavori conto terzi, beni strumentali, obblighi di fatturazione e regolarizzazione di fatture irregolari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la deduzione integrale nell’esercizio dei costi relativi alle condutture idriche, considerate beni strumentali ad utilità pluriennale deducibili mediante ammortamento. Ha rigettato il terzo motivo, confermando che i contributi versati al consorzio di bonifica, nel caso concreto, non avevano natura tributaria ma costituivano costi per servizi. Ha inoltre accolto i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, rilevando che la motivazione della C.T.R. sugli altri rilievi era meramente apparente e non spiegava le ragioni della conferma della decisione di primo grado. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 75
I costi relativi a beni strumentali con utilità pluriennale non sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, ma devono essere dedotti mediante quote di ammortamento secondo i limiti fiscali applicabili. Il principio di competenza deve essere applicato distinguendo i costi pluriennali dalle spese direttamente correlate a ricavi dell’esercizio.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 64 e 75
La qualificazione di un esborso come tributo o come corrispettivo per servizi incide sul criterio temporale di deduzione: i tributi seguono, in linea generale, il principio di cassa, mentre i costi per servizi seguono il principio di competenza.
L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 27, comma 3
La previsione dell’obbligo di contribuzione ai consorzi di bonifica non determina automaticamente la natura tributaria delle somme. Occorre verificare la concreta disciplina del rapporto e se il pagamento sia imposto autoritativamente oppure determinato nell’ambito di un rapporto negoziale.
R.D. n. 215 del 1933, art. 21
La norma riguarda l’obbligazione tributaria gravante sui proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile. Essa non si applica automaticamente al gestore del servizio idrico che utilizzi strutture consortili senza essere proprietario di tali fondi, quando la contribuzione derivi da un rapporto negoziale.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 21 e 23
Le disposizioni disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni e gli obblighi di fatturazione e registrazione IVA. La loro corretta applicazione richiede un esame puntuale delle operazioni contestate e della relativa documentazione.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6
La violazione degli obblighi di fatturazione e degli adempimenti connessi può comportare sanzioni, la cui applicazione deve essere valutata in relazione alla specifica irregolarità accertata.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, ultimo comma
La disciplina sanzionatoria tributaria deve considerare, nei casi previsti, l’assenza di colpevolezza o l’obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Tutela il contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, anche in presenza di obiettive condizioni di incertezza o di affidamento derivante da comportamenti dell’amministrazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso o insufficiente esame di fatti decisivi controversi, nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
Massime di principio
- Un costo sostenuto per realizzare un’opera o un bene destinato a produrre utilità per più esercizi deve normalmente essere capitalizzato e dedotto mediante ammortamento, anche se l’opera è realizzata in occasione di uno specifico contratto o allacciamento.
- La semplice correlazione temporale tra un costo e un ricavo non consente di dedurre integralmente il costo nell’esercizio del ricavo se il costo ha autonoma natura pluriennale.
- Per distinguere un tributo da un corrispettivo per servizi occorre esaminare la fonte concreta dell’obbligazione, i soggetti coinvolti e le modalità di determinazione del pagamento; la previsione legislativa dell’obbligo di contribuzione non è sempre sufficiente a qualificare la somma come tributo.
- La motivazione per relationem della sentenza d’appello è valida solo se il giudice richiama e fa proprie le argomentazioni della decisione precedente spiegando, anche sinteticamente, perché le censure dell’appellante sono infondate. Una mera adesione generica non è sufficiente.
- Quando la sentenza d’appello non esamina specifici motivi di impugnazione e usa una motivazione apparente, la decisione può essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito rivaluti puntualmente le contestazioni.
- L’accoglimento del ricorso per cassazione non implica necessariamente la definizione definitiva della controversia: se sono necessari nuovi accertamenti di merito, la Corte cassa la sentenza e rinvia al giudice competente.
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