Cassazione Civile, Ordinanza n. 08874/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La lite nasce da un "contratto di commissione d'ordine" sottoscritto il 25 luglio 2008 e avente a oggetto la produzione e consegna di capi di abbigliamento per Euro 21.249,00. La società attrice aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, sostenendo che quest'ultima avesse rifiutato la consegna della merce, e aveva domandato anche il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il dipendente della società attrice che aveva firmato le commissioni non avesse potere di rappresentanza per atti di straordinaria amministrazione e che non fosse stata provata una prassi della controparte di affidare al commesso la conclusione di contratti di quel valore. In appello la società attrice aveva contestato tale ricostruzione, valorizzando la firma del dipendente della controparte sulla conferma d'ordine e deducendo che lo stesso fosse il buyer incaricato degli acquisti. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame per asserita mancata specificità dei motivi. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente dichiarato inammissibile l'appello; 2) nullità della sentenza per avere qualificato i motivi come inconferenti e comunque omesso di pronunciarsi su di essi; 3) omesso esame di fatti decisivi. La ricorrente sosteneva che il proprio atto di appello contenesse una critica specifica alla sentenza di primo grado e che la Corte territoriale avesse male applicato il requisito di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Ha affermato che l'atto di appello conteneva una critica adeguata e pertinente alla motivazione del primo giudice, con indicazione delle risultanze istruttorie e dei testimoni ritenuti rilevanti, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare il gravame nel merito. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà decidere nel merito sull'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
"violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c."
L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la specificità va valutata in rapporto all'ampiezza della decisione impugnata e non richiede formule sacramentali.
art. 360 n. 3 c.p.c.
"violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c."
La erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è stata ricondotta a vizio di violazione di legge processuale, idoneo a determinare la cassazione della sentenza.
art. 360 n. 4 c.p.c.
"la nullità della sentenza resa dalla Corte di appello di Bologna"
Il vizio processuale lamentato sul punto della declaratoria di inammissibilità è stato considerato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360 n. 5 c.p.c.
"omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio"
Il motivo sul vizio motivazionale è stato assorbito perché la sentenza è stata cassata per l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 380bis.1 c.p.c.
"avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ."
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'appello è ammissibile quando consente di individuare con certezza le statuizioni censurate e le ragioni della critica, anche se le doglianze ripropongono in larga parte argomentazioni già svolte in primo grado.
- La specificità dei motivi di appello deve essere apprezzata in relazione alla sentenza impugnata: non occorrono nuovi fatti o nuove argomentazioni rispetto al primo grado, purché vi sia una critica puntuale e comprensibile della decisione appellata.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello è illegittima se il giudice di secondo grado ignora una parte argomentativa idonea a contrastare le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
- Quando il ricorso per cassazione deduce un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali rilevanti per verificare la correttezza della decisione impugnata.
- L'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello comporta cassazione con rinvio, dovendo il giudice di merito riesaminare il gravame nel suo contenuto sostanziale.
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