Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6600/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di rinvio che aveva riformato la decisione di primo grado riconoscendo la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt.110, 628, commi 1 e 3 cod. pen. Il ricorrente deduce: (1) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta equivalenza dell'aggravante prevista dall'art.628, comma 3 n.1 rispetto alle attenuanti generiche (art.62-bis); (2) violazione delle regole probatorie (artt.192 e 533 c.p.p.) per insufficienza degli elementi probatori: il ruolo di palo sarebbe incompatibile con la posizione dell'autovettura, manca riconoscimento dell'imputato da parte di testimoni e la circostanza dell'uso della sua auto e del suo cellulare sarebbe mera congettura; (3) erronea valutazione della gravità della condotta e della equivalenza attenuante/aggravante; (4) errata individuazione della cornice edittale e della pena base; (5) omessa o insufficiente motivazione del trattamento sanzionatorio, eccessivamente gravoso rispetto al ruolo asseritamente marginale e possibile dolo eventuale o coinvolgimento a sua insaputa.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure, in massima parte, generiche o attinenti all'apprezzamento di merito non sindacabile in Cassazione: il secondo motivo è stato considerato un generico attacco alla ricostruzione probatoria mentre la sentenza di merito aveva correttamente valutato molteplici indizi convergenti (presenza dell'autovettura del ricorrente sul luogo del delitto, fuga con tale autovettura, assenza dal luogo di lavoro nel periodo della rapina, allontanamento mattutino con l'auto e tracciatura delle celle telefoniche riferibili sia al luogo della rapina sia al luogo di fuga). I motivi attinenti alla valutazione di equivalenza fra aggravante e attenuanti e alla determinazione della pena sono stati ritenuti esercizio di discrezionalità del giudice di merito regolarmente motivato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte lo considera parte del fondamento della responsabilità contestata all'imputato per la rapina nella forma della partecipazione come "palo".

  • art. 628 c.p., commi 1 e 3, n.1

    Norma che disciplina la rapina e la specifica aggravante contestata (comma 3 n.1). La Corte di merito ha ritenuto sussistente l'aggravante e non superata dalle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito ha riconosciuto attenuanti ma ha ritenuto che non prevalessero sull'aggravante contestata.

  • art. 192 c.p.p.

    Principio della valutazione della prova. Il ricorrente invocava la regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio', ma la Corte ha ritenuto che la valutazione dei molteplici indizi fosse logica e sufficiente.

  • art. 533 c.p.p.

    Regola sulla motivazione della sentenza di condanna; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse viziata e che i rilievi del ricorrente fossero generici.

  • art. 69 c.p.

    Norma che regola l'equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti ai fini della determinazione della pena; la Corte di merito ha esercitato il proprio apprezzamento discrezionale riconoscendo l'aggravante prevalente.

  • art. 133 c.p.

    Principi per la determinazione del trattamento sanzionatorio (pena base, aumento e diminuzione). La Corte ha valutato gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta nell'ambito della discrezionalità giurisdizionale.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina semplici critiche sulla valutazione del fatto: i motivi generici che attaccano la ricostruzione probatoria del giudice di merito sono inammissibili.
  • Più elementi indiziari convergenti (posizione del veicolo, uso del veicolo nella fuga, registrazioni di celle telefoniche, assenza dall'ubicazione lavorativa) possono costituire base logica e sufficiente per affermare la partecipazione ad una rapina anche in assenza di riconoscimento diretto da parte di testimoni.
  • La ponderazione tra attenuanti generiche e aggravanti è un esercizio di discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di vizi motivazionali evidenti o di contraddittorietà manifesta.
  • Per impugnare con successo la motivazione sul punto probatorio o sanzionatorio è necessario proporre censure specifiche, concretamente fondate su vizi logici, giuridici o mancanza di elementi decisivi, non semplici versioni alternative non dimostrate.
  • Le contestazioni sull'entità della pena richiedono dimostrare che il giudice abbia travalicato i limiti della ragionevolezza e della discrezionalità, non bastano affermazioni sulla presunta marginalità del ruolo dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.