Sentenza n. 324/2026 - Campobasso, Sezione 1
per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte ricorrente per il ritardo con il quale è stato ad essa attribuito il finanziamento richiesto per la ristrutturazione post sisma dell'immobile di proprietà;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritardo nell’ammissione e nell’attribuzione del finanziamento per la ricostruzione post-sisma dell’immobile
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per il ritardo con cui il sotto-progetto n. 02 del PEU n. 5 è stato ammesso a finanziamento. Il progetto, inizialmente inserito in classe A e poi confluito nel sotto-progetto n. 01, era stato erroneamente considerato non cantierabile dalla Regione, nonostante la precedente richiesta di finanziamento e il successivo annullamento giudiziale della DGR n. 178/2019. Il finanziamento è stato infine concesso con determinazione direttoriale dell’Agenzia Regionale Post Sisma n. 361 del 28 ottobre 2022, notificata il 4 novembre 2022. Il ricorrente ha dedotto la perdita di potere d’acquisto delle somme e l’aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché una riduzione delle lavorazioni eseguite rispetto al progetto originario. La Regione ha eccepito la tardività dell’azione ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., sostenendo che il ricorso fosse stato proposto oltre il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Ha ritenuto che la domanda non fosse collegata esclusivamente all’annullamento della DGR n. 178/2019, ma al ritardo complessivo nella definizione dell’istanza di finanziamento, conclusosi con la determinazione del 28 ottobre 2022; pertanto, non trovava applicazione il termine decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Nel merito, il ricorso è stato respinto per mancata prova del danno. Dalla determinazione di chiusura del rapporto di concessione risultava che i lavori erano stati eseguiti tra il 5 marzo 2024 e il 1° aprile 2025 e che il contributo di euro 353.932,51 aveva integralmente coperto le spese dei lavori e tecniche. L’affermazione orale secondo cui il finanziamento sarebbe stato sufficiente solo perché erano state realizzate meno opere rispetto al progetto originario è stata ritenuta generica e non supportata da documentazione. Il ricorrente avrebbe dovuto produrre il progetto originario, la documentazione relativa al SAL finale e alla chiusura della concessione, un confronto analitico tra lavorazioni previste e realizzate e una quantificazione dei costi delle opere non eseguite. Il TAR ha applicato il principio secondo cui la domanda risarcitoria da ritardo, riconducibile all’art. 2043 c.c., richiede la prova rigorosa di tutti gli elementi dell’illecito e non beneficia del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della criticabilità della condotta della Regione, pur in presenza della soccombenza del ricorrente.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
Il termine decadenziale di 120 giorni si applica quando il danno risarcibile è collegato all’annullamento dell’atto; non opera nello stesso modo quando la pretesa è riferita al ritardo complessivo nella definizione dell’istanza amministrativa.
art. 2043 c.c.
La responsabilità per danno da ritardo rientra nello schema generale dell’illecito extracontrattuale e impone al danneggiato la prova rigorosa della condotta illecita, del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato come possibile base della domanda risarcitoria immediatamente riferita al ritardo nella conclusione del procedimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata secondo le forme dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria per il ritardo nella definizione di un’istanza amministrativa non è soggetta al termine di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a. decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, quando il danno è prospettato come conseguenza del ritardo complessivo nella conclusione del procedimento e non come effetto diretto dell’atto annullato.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per danno da ritardo rientra nello schema dell’illecito extracontrattuale previsto dall’art. 2043 c.c.; il danneggiato deve quindi provare rigorosamente tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità, compresa l’esistenza concreta del danno e il nesso causale.
- Nel giudizio risarcitorio il principio dispositivo opera pienamente e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento; il giudice non può supplire alla mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare l’entità del pregiudizio.
- La mera allegazione che il ritardo abbia determinato una riduzione delle opere realizzate non dimostra il danno se non è accompagnata dal progetto originario, dal confronto analitico tra lavori previsti e lavori eseguiti e da una quantificazione economica delle opere non realizzate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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