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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7010/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo volto a denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal Giudice per l'udienza preliminare, sostenendo che i fatti non potevano essere ricondotti alla fattispecie di "lieve entità" prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), la possibilità di impugnare in cassazione la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. è limitata ai soli casi di errore manifesto; la denuncia generica di errori valutativi, non evidenti dal testo del provvedimento impugnato, è inammissibile. Di conseguenza è stata confermata la decisione del GUP che aveva applicato a Gastrucci la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa riqualificando i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma è stata invocata come base per la riqualificazione del fatto in termini di "lieve entità"; la Corte di cassazione non ha ritenuto, alla luce del ricorso, che tale qualificazione fosse manifestamente errata e quindi non ha annullato la decisione del GUP

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103)

    art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; introdotto dall'art. 1, comma 50, L. 23/6/2017, n. 103

    La Corte interpreta questa disposizione nel senso che il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica delle sentenze pronunciate in applicazione della pena su richiesta delle parti è consentito solo se l'errore è manifesto: le censure generiche o le divergenze valutative che non risultino evidenti dal testo della sentenza sono inammissibili

Massime di principio

  • Nei procedimenti con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) la Cassazione può censurare la qualificazione giuridica del fatto solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal provvedimento impugnato
  • Denunce generiche di "erronea qualificazione" o di errori valutativi non sono sufficienti per ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione; è necessario indicare punti di evidente contraddittorietà, incoerenza logica o palese violazione di legge nel testo della sentenza
  • La qualificazione del fatto come di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 rimane, in prima battuta, valutazione del giudice di merito; la revisione in cassazione è limitata e non equivale a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio
  • Per aumentare le probabilità di ammissibilità di un ricorso in casi simili, chi impugna deve documentare in modo preciso e puntuale gli elementi che segnalano un errore manifesto (es. omissione di elementi normativi applicabili, palese contraddizione tra fatti e motivazione, travisamento evidente della prova)

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