Sentenza n. 468/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento del Direttore del settore Trasformazioni urbanistiche, n. 4 del 25.03.25 prot. n. U N 0074705 del 26.03.25 notificato in data 01.04.25, recante diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria prot. 108658/04 limitatamente alla determinazione degli oneri di oblazione da versarsi complessivamente anche a conguaglio; b) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenti ed in particolar modo della comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/90 prot. 8406 del 13.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione edilizia in sanatoria, limitatamente alla rideterminazione degli oneri di oblazione e del relativo conguaglio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che, nell’ambito della definizione di una domanda di condono relativa a due soppalchi realizzati in capannoni industriali, ha rideterminato gli oneri di oblazione complessivamente dovuti, ingiungendo il pagamento di euro 4.284,00 quale quota degli importi dichiarati ma non versata al Comune, di euro 5.241,96 quale conguaglio comunale e di euro 5.241,96 quale conguaglio erariale. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 34 e 39 della l. n. 47/1985, violazione della l. n. 241/1990, erronea presupposizione, difetto di istruttoria e motivazione e violazione del giusto procedimento, sostenendo che i soppalchi fossero mere pertinenze, prive di autonomia funzionale, e che l’amministrazione avesse travisato la documentazione, procedendo senza adeguata motivazione a una diversa quantificazione rispetto a quella effettuata in precedenza. Il secondo motivo denunciava errore di calcolo, mancata applicazione della riduzione del 60% prevista per le opere pertinenziali, indebita quantificazione del conguaglio e illegittima decorrenza degli interessi. Il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione, poiché il Comune non avrebbe analiticamente confutato le osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la qualificazione dei due soppalchi come superfici aventi autonoma consistenza urbanistica e non come pertinenze. La classificazione catastale in categoria C/1, pur non essendo da sola decisiva, è stata ritenuta coerente con le caratteristiche costruttive delle opere: strutture in acciaio, getto di completamento in calcestruzzo, formazione di un piano aggiuntivo, funzione di deposito e autonomo valore di mercato. La nozione di pertinenza urbanistica è più restrittiva di quella civilistica e riguarda soltanto opere di modesta entità, accessorie, prive di autonomia funzionale, di autonomo valore di mercato e di apprezzabile rilevanza volumetrica. Il Comune poteva rideterminare gli oneri, poiché la precedente quantificazione era provvisoria, fondata sulle dichiarazioni della società e adottata in presenza di carenza documentale; inoltre, l’amministrazione si era espressamente riservata di ricalcolare gli importi a seguito dell’integrazione della documentazione. È stata ritenuta corretta la mancata applicazione della riduzione del 60%, non trattandosi di superfici pertinenziali né di superfici rientranti negli ulteriori presupposti normativi richiamati. Sono stati ritenuti legittimi anche gli interessi, decorrenti dalla presentazione della domanda di sanatoria, poiché l’obbligazione pecuniaria sorgeva originariamente e la successiva attività amministrativa aveva natura di accertamento dell’importo effettivamente dovuto. Il calcolo del conguaglio è stato ritenuto corretto, poiché la società aveva versato allo Stato l’intero importo inizialmente liquidato, omettendo di corrispondere al Comune la quota del 50%; il Comune poteva quindi ingiungere il pagamento della somma non ricevuta, restando a carico della società l’eventuale ripetizione dell’indebito verso il soggetto che aveva ricevuto il pagamento. Anche la censura relativa all’art. 10-bis è stata respinta: la società non aveva formulato vere controdeduzioni, ma si era limitata a produrre ricevute di pagamento e a chiedere chiarimenti. In ogni caso, la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente che dimostri la considerazione complessiva degli apporti procedimentali rilevanti. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 34 e 39 l. 28 febbraio 1985, n. 47
Le disposizioni sono richiamate quale disciplina degli oneri di oblazione e della sanatoria edilizia; il giudice ne applica la disciplina ritenendo legittima la rideterminazione degli importi in relazione alla reale natura e consistenza delle opere.
art. 51 l. 28 febbraio 1985, n. 47
La riduzione dell’oblazione per opere con destinazione commerciale è subordinata anche al rispetto del limite dimensionale previsto dalla norma; tale riduzione non si applica alle opere controverse.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Le osservazioni al preavviso di diniego devono contenere elementi sostanziali riconducibili a vere controdeduzioni; la motivazione finale non deve rispondere analiticamente a ogni rilievo, ma deve dimostrare la considerazione complessiva delle osservazioni effettivamente pertinenti.
art. 9 D.M. 10 maggio 1977, n. 801
La riduzione richiamata per determinate superfici accessorie o per superfici non residenziali entro i limiti previsti non è applicabile a superfici autonomamente rilevanti e non pertinenziali.
art. 817 c.c.
La nozione civilistica di pertinenza non coincide con quella urbanistica, che è più restrittiva e richiede modesta entità, accessorietà, assenza di autonomia funzionale e di autonomo valore di mercato.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La disposizione presuppone, ma non definisce, la nozione di pertinenza urbanistica; tale nozione deve essere ricostruita secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
allegato 1, tabella 1.B, D.L. 30 settembre 2003, n. 269
Stabilisce i criteri per la determinazione dell’oblazione relativa agli immobili non residenziali, applicabili anche successivamente quando la reale natura delle opere sia stata chiarita.
Massime di principio
- Ai fini urbanistici, la pertinenza è una nozione più restrittiva di quella civilistica: possono qualificarsi come pertinenziali soltanto opere di modesta entità, funzionalmente ed esclusivamente accessorie al manufatto principale, prive di autonomia funzionale e di autonomo valore di mercato e non apprezzabili come autonoma volumetria o superficie utilizzabile.
- Soppalchi o superfici realizzati con strutture stabili, capaci di creare un piano aggiuntivo, destinati a deposito e dotati di autonoma rilevanza funzionale e commerciale non sono qualificabili come pertinenze urbanistiche, anche se inseriti materialmente nell’edificio principale e destinati al suo servizio.
- Quando la prima quantificazione degli oneri di oblazione è provvisoria, basata sulle dichiarazioni dell’interessato e adottata in presenza di carenze documentali, l’amministrazione può procedere successivamente alla rideterminazione degli importi, anche a conguaglio, una volta acquisiti o valutati gli elementi necessari a determinare la reale consistenza e classificazione delle opere.
- Gli interessi sugli oneri di oblazione e sugli oneri connessi al condono possono decorrere dalla presentazione della domanda di sanatoria quando, già a tale data, sorge l’obbligazione pecuniaria dell’istante e la successiva quantificazione amministrativa costituisce accertamento dell’importo effettivamente dovuto.
- Le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 devono avere contenuto sostanziale e confrontarsi con i motivi ostativi; la motivazione finale non richiede una confutazione analitica di ogni deduzione, essendo sufficiente che emerga la considerazione complessiva degli elementi realmente introdotti nel procedimento.
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