Sentenza del 13/06/2016 n. 747 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Motivazione dell'avviso - Atto presupposto richiamatoma non allegato - Illegittimità dell'avviso - Sussiste Èillegittimo per difetto di motivazione (ex art. 7 Statuto dei diritti delcontribuente) l'avviso che pur facendo riferimento alla verifica fiscaleeffettuata nei confronti del fornitore non metta dette risultanze adisposizione della società acquirente, destinataria dell'atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. L’avviso è stato ritenuto illegittimo per violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché l’Amministrazione aveva richiamato un atto presupposto senza metterne il contenuto a disposizione della destinataria. Il provvedimento impositivo è quindi risultato viziato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. L’atto richiamava una verifica fiscale eseguita nei confronti del fornitore, ma le relative risultanze non erano state allegate né rese disponibili alla società acquirente, impedendole di conoscere compiutamente i presupposti della pretesa tributaria e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato. Quando richiama un atto o documento presupposto non conosciuto dal contribuente, tale atto deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto o comunque reso concretamente disponibile, così da consentire una piena difesa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non può fondarsi su documenti o verifiche richiamati soltanto in modo generico se tali elementi non sono stati allegati, riprodotti nei loro contenuti essenziali o previamente messi a disposizione del contribuente.
- Il richiamo a una verifica fiscale svolta nei confronti di un terzo, come un fornitore, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di consentire al destinatario dell’avviso di conoscere le risultanze utilizzate contro di lui.
- La motivazione deve essere sufficiente a permettere al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di contestarla concretamente; in caso contrario, l’atto può essere annullato per difetto di motivazione.
- Il vizio riguarda soprattutto l’effettiva conoscibilità degli elementi posti a base dell’accertamento: non è sempre necessaria l’allegazione materiale dell’atto se il suo contenuto essenziale è già noto o integralmente riportato, ma il contribuente deve poter ricostruire le ragioni della pretesa.
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