Sentenza del 22/01/2018 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Inversione dell'onere della prova - Doppia qualifica socio/amministratore - Prelevamenti dal conto aziendale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. In assenza di una delibera societaria che autorizzasse la distribuzione degli importi come dividendi o che prevedesse ulteriori compensi, l'unico compenso formalmente autorizzato risultava essere quello relativo alla carica di amministratore. Pertanto, i prelevamenti sono stati legittimamente qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza aveva rilevato prelevamenti dalla cassa aziendale non adeguatamente giustificati. L'Ufficio li aveva qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del TUIR, sommandoli ai compensi già percepiti dall'amministratore. I ricorrenti sostenevano invece che, considerata la duplice qualifica di socio e amministratore, gli importi potessero rappresentare dividendi e che l'Ufficio non avesse assolto l'onere della prova, disponendo soltanto della scheda contabile dei prelevamenti.
Norme richiamate
Art. 50, comma 1, del TUIR
I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Gli importi corrisposti dalla società all'amministratore, non giustificati come distribuzione di utili o come altro titolo validamente documentato, possono essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Massime di principio
- La mera doppia qualifica di socio e amministratore non consente di presumere che ogni prelevamento effettuato dal socio costituisca un dividendo.
- Per qualificare un'uscita come dividendo occorre una base societaria e documentale idonea, normalmente rappresentata da una delibera di distribuzione degli utili e dalla relativa contabilizzazione.
- In assenza di una giustificazione specifica e formalmente autorizzata, i prelevamenti personali effettuati da un amministratore possono essere riqualificati come compensi o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- La documentazione contabile dei prelevamenti, se non accompagnata da elementi che dimostrino una diversa causale, può costituire un elemento presuntivo sufficiente a sostenere la pretesa fiscale.
- Chi contesta la riqualificazione deve fornire una spiegazione concreta, coerente e documentata della destinazione delle somme, non essendo sufficiente invocare genericamente la qualità di socio.
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