Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Inversione dell'onere della prova - Doppia qualifica socio/amministratore - Prelevamenti dal conto aziendale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto. In assenza di una delibera societaria che autorizzasse la distribuzione degli importi come dividendi o che prevedesse ulteriori compensi, l'unico compenso formalmente autorizzato risultava essere quello relativo alla carica di amministratore. Pertanto, i prelevamenti sono stati legittimamente qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza aveva rilevato prelevamenti dalla cassa aziendale non adeguatamente giustificati. L'Ufficio li aveva qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del TUIR, sommandoli ai compensi già percepiti dall'amministratore. I ricorrenti sostenevano invece che, considerata la duplice qualifica di socio e amministratore, gli importi potessero rappresentare dividendi e che l'Ufficio non avesse assolto l'onere della prova, disponendo soltanto della scheda contabile dei prelevamenti.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 1, del TUIR

    I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

    Gli importi corrisposti dalla società all'amministratore, non giustificati come distribuzione di utili o come altro titolo validamente documentato, possono essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Massime di principio

  • La mera doppia qualifica di socio e amministratore non consente di presumere che ogni prelevamento effettuato dal socio costituisca un dividendo.
  • Per qualificare un'uscita come dividendo occorre una base societaria e documentale idonea, normalmente rappresentata da una delibera di distribuzione degli utili e dalla relativa contabilizzazione.
  • In assenza di una giustificazione specifica e formalmente autorizzata, i prelevamenti personali effettuati da un amministratore possono essere riqualificati come compensi o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  • La documentazione contabile dei prelevamenti, se non accompagnata da elementi che dimostrino una diversa causale, può costituire un elemento presuntivo sufficiente a sostenere la pretesa fiscale.
  • Chi contesta la riqualificazione deve fornire una spiegazione concreta, coerente e documentata della destinazione delle somme, non essendo sufficiente invocare genericamente la qualità di socio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.