Ordinanza n. 232/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna, notificato il 23 aprile 2025, con cui era stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Nell'ambito dell'istanza di riesame cautelare del 7 luglio 2026, ha rappresentato quale sopravvenienza la cessazione anticipata dell'espiazione della pena, con conseguente cessazione del regime di detenzione domiciliare e ritorno alla libertà. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento di revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di riesame. Ha ritenuto che la sopravvenienza rappresentata — il fatto che il ricorrente non fosse più sottoposto alla detenzione domiciliare ma si trovasse a piede libero — non fosse idonea a giustificare il riesame dell'esito cautelare negativo già motivatamente pronunciato con una precedente ordinanza del settembre 2025. Il giudice ha inoltre evidenziato che il ricorrente può chiedere l'anticipazione dell'udienza di merito mediante apposita istanza motivata di prelievo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina della tutela cautelare nel giudizio amministrativo; la domanda cautelare di riesame è stata respinta.
art. 58 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al riesame o alla modifica delle misure cautelari in presenza di sopravvenienze; il giudice ha ritenuto non sufficienti le sopravvenienze dedotte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il riesame della decisione cautelare presuppone sopravvenienze idonee a incidere concretamente sulle ragioni poste a fondamento dell'originario esito cautelare negativo; una modifica della situazione personale del ricorrente non è sufficiente se non risulta tale da superare quelle ragioni.
- Quando non ricorrono i presupposti per il riesame cautelare, la parte può sollecitare la definizione anticipata del giudizio di merito mediante un'istanza motivata di prelievo.
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