Cassazione Penale, Sentenza n. 4555/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava che il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra più condanne irrevocabili pronunciate in distinti procedimenti celebrati con rito abbreviato, non avesse considerato né motivato se fosse stata applicata la diminuente di un terzo prevista per il rito abbreviato per ciascuna porzione di pena; si deduceva la violazione degli artt. 671 e 442 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione dell'ordinanza insufficiente perché non comprendeva se la diminuzione di un terzo fosse già stata applicata alle singole pene prima del calcolo della continuazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Imperia per un nuovo giudizio limitato alla sola determinazione della pena, ordinando che il calcolo rispetti il principio di diritto enunciato: individuare la pena base precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, applicare l'aumento per continuazione su quella pena base e infine applicare la diminuente sull'intero risultato.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Rilevato come riferimento procedurale alla disciplina dell'incidente di esecuzione e alla competenza del giudice dell'esecuzione nel riconoscere la continuazione; la sentenza ne evidenzia l'uso in combinato con l'art. 442 per la determinazione della pena.
art. 442 cod. proc. pen.
La diminuente per il rito abbreviato va computata sull'intera pena risultante dall'applicazione dell'aumento per continuazione alla pena base intesa nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente; è necessaria motivazione esplicita sul punto in sede esecutiva.
Massime di principio
- Quando si unificano per continuazione condanne pronunciate in distinti procedimenti abbreviati, la pena base va individuata nella sua entità prima dell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
- Sulla pena base va applicato l'aumento per continuazione e soltanto dopo va applicata la diminuente di un terzo prevista per il rito abbreviato sull'intero risultato.
- Il giudice dell'esecuzione deve esplicitare nel calcolo della pena se e come la diminuente per il rito abbreviato è stata già applicata alle singole condanne; l'omessa o carente motivazione è causa di annullamento e rinvio limitato alla determinazione della pena.
- In caso di incertezza o di motivazione insufficiente sul computo delle diminuzioni e degli aumenti, la Cassazione annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo calcolo conforme al principio di diritto consolidato.
- La giurisprudenza di legittimità è costante nel prevedere l'ordine operativo: pena base (senza diminuente) -> aumento per continuazione -> applicazione della diminuente sull'intero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4451/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4454/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4456/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4458/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4459/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4460/2022 del 09/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →