Ordinanza n. 152/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Bologna n. prot. 152116/2026 del 4 marzo 2026, avente ad oggetto il diniego alla richiesta di occupazione di suolo pubblico con dehors (P.G. n. 712153/2025), nonché di ogni atto ad esso presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Comune di Bologna alla richiesta di occupazione di suolo pubblico con dehors, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario di suolo pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale relativo alla richiesta di occupazione di suolo pubblico con dehors, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato dal presunto contrasto con il Regolamento comunale Dehors. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato tale contrasto, sostenendo che, alla luce della documentazione depositata e dello stato concreto dei luoghi, l'area di prospicienza non interferisce con le vetrine di altri esercizi e non ostacola l'accesso agli edifici. Ha inoltre evidenziato l'esistenza di una concessione del suolo pubblico mantenuta ininterrottamente dal 2014 e funzionale all'attività di ristorazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'efficacia del diniego impugnato. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse al mantenimento della concessione del suolo pubblico in essere ininterrottamente dal 2014 e funzionale all'attività di ristorazione. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che il contrasto con il Regolamento comunale Dehors appariva prima facie insussistente, poiché l'area non interferiva con le vetrine di altri esercizi né risultava di ingombro per l'accesso agli edifici. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per valutare la domanda cautelare e, ritenute sussistenti le esigenze cautelari, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un diniego quando il fumus boni iuris risulta apprezzabile in via sommaria e il bilanciamento degli interessi evidenzia la prevalenza dell'interesse del privato alla prosecuzione dell'attività rispetto all'interesse amministrativo alla conservazione dell'atto.
- La continuità nel tempo di una concessione di suolo pubblico e la sua funzionalità all'esercizio di un'attività economica costituiscono elementi rilevanti nel bilanciamento cautelare degli interessi.
- Il presunto contrasto con una disciplina regolamentare comunale non integra un fumus idoneo a sostenere il diniego quando, sulla base della documentazione disponibile e dello stato concreto dei luoghi, non risultano le interferenze o gli ingombri posti a fondamento della disciplina.
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