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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29824/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da gravi difetti di costruzione riscontrati sulle facciate di due edifici condominiali, consistenti in distacchi diffusi di piastrelloni in gres e di intonaco del rivestimento esterno, con profili di pericolo per l’incolumità pubblica. Il Tribunale aveva accertato la responsabilità della società costruttrice-venditrice ex art. 1669 c.c. e, in concorso, quella del direttore dei lavori, condannandoli al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di CTU e CTP. In appello le parti soccombenti avevano sostenuto che le pretese del condominio fossero precluse da una transazione conclusa il 30.1.2014, nonché contestato la quantificazione del danno, affermando che la condanna avesse esteso il risarcimento anche a porzioni di rivestimento non ammalorate e a meri vizi estetici, estranei all’art. 1669 c.c. Dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., è stato proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica nel ritenere diverso il vizio rispetto a quello coperto dalla transazione; (2) violazione degli artt. 1965 ss. c.c. e 115 c.p.c. per non avere attribuito efficacia preclusiva alla transazione e per avere trascurato le allegazioni del condominio sui distacchi diffusi; (3) nullità per motivazione apparente in relazione alla condanna al rifacimento dell’intero rivestimento e non solo della parte danneggiata; (4) violazione dell’art. 1669 c.c. per avere sussunto un preteso vizio estetico nella categoria dei gravi difetti di costruzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano, sotto la veste di vizi di motivazione o violazione di legge, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione delle prove. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse mancante o meramente apparente: il giudice di merito aveva infatti distinto i lievi distacchi e i meri problemi estetici già considerati nella transazione dai più gravi fenomeni successivi di distacco diffuso, progressivo e pericoloso delle piastrelle, corroborati dalla CTU e dall’ordinanza comunale urgente. Ha inoltre rilevato che la transazione del 30.1.2014 non aveva efficacia preclusiva rispetto a difetti futuri e non contemplati nella perizia richiamata in transazione. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del condominio antistatario, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La norma è applicabile quando i difetti di costruzione incidono in modo grave sulla funzionalità e sulla sicurezza dell’opera; non si tratta di meri vizi estetici se il fenomeno è diffuso, progressivo e pericoloso.

  • art. 1965 c.c.

    La transazione va interpretata secondo il suo oggetto concreto e non può essere estesa oltre i difetti specificamente contemplati; non preclude pretese risarcitorie per difetti diversi e sopravvenuti non ricompresi nell’accordo.

  • art. 115 c.p.c.

    Le risultanze processuali e le dichiarazioni delle parti non possono essere usate per ottenere in cassazione una nuova valutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, non quando sia semplicemente non condivisa o ritenuta insufficiente dalla parte.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato ai casi di assenza o mera apparenza della stessa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non è utilizzabile per censurare l’erronea ricostruzione del fatto concreto; serve a denunciare solo la violazione della norma astratta.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il paradigma corretto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente di dedurre insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo; nei casi di doppia conforme opera inoltre la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità dell’appello per assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento conduce alla doppia conforme e limita il sindacato di legittimità sui fatti.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    In presenza di doppia conforme non è consentito dedurre in cassazione l’omesso esame di fatti storici decisivi già scrutinati nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La transazione deve essere interpretata restrittivamente in relazione ai vizi e ai danni effettivamente contemplati: non estingue pretese risarcitorie relative a difetti diversi, più gravi o sopravvenuti rispetto a quelli oggetto dell’accordo.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o di motivazione, quando la sentenza di merito abbia fornito una ricostruzione plausibile e non meramente apparente.
  • La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente; non basta che la parte la ritenga illogica, insufficiente o non convincente.
  • Ai fini dell’art. 1669 c.c. rilevano anche difetti costruttivi che, pur non compromettendo l’intera staticità dell’opera, ne pregiudichino in modo grave sicurezza, funzionalità o durata, specie se il fenomeno è progressivo e comporta rischio per l’incolumità.
  • Quando il giudice di merito fonda la qualificazione del difetto su consulenza tecnica e su ulteriori elementi oggettivi, la censura in cassazione non può limitarsi a contestare la lettura delle risultanze istruttorie, ma deve individuare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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