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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13147/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2011 e 2012, recuperando a imposizione, ai fini Ires, Irap e Iva, costi ritenuti indeducibili per operazioni commerciali con fornitori aventi sede a Hong Kong, qualificati come Paese rientrante nella disciplina cd. black list. La contribuente aveva impugnato gli accertamenti sostenendo che le operazioni fossero effettive, con merce regolarmente importata e sdoganata, e che vi fosse un concreto interesse economico all'approvvigionamento per il basso costo delle calzature. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917 del 1986, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 24, 53 e 111 Cost., dell'art. 63 TFUE, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti per disapplicare la disciplina di sfavore. Con il secondo motivo ha dedotto analoghi vizi, sostenendo che né l'effettivo interesse economico né l'effettività delle operazioni erano stati mai contestati in modo adeguato e che la CTR aveva sbagliato nel valutarne la prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la disciplina dell'art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo allora vigente, consentisse la deduzione dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata solo se il contribuente provasse sia l'effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del fornitore estero sia l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni. Ha osservato che il giudice di merito aveva esaminato gli elementi offerti dalla società e li aveva ritenuti inidonei a dimostrare tali presupposti, effettuando un accertamento in fatto coerente con i principi di legittimità. Le censure della ricorrente sono state quindi giudicate infondate, e nella parte in cui miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio sono state ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare un nuovo giudizio di merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le spese e le altre componenti negative relative a operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata sono deducibili solo se il contribuente dimostra l'effettiva operatività dell'impresa estera, l'effettivo interesse economico dell'operazione e la sua concreta esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti che consentono la deduzione dei costi in presenza della disciplina black list grava sul contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle doglianze, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle doglianze, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle doglianze, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 63 TFUE

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle doglianze, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle doglianze, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 1 del Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle doglianze, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 1, comma 301, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Ha modificato in parte la disciplina richiamata.

  • art. 1, comma 142, lett. a, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Ha abrogato definitivamente la disciplina richiamata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicata come base per la trattazione camerale con conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla disciplina black list, la deduzione dei costi è subordinata alla prova positiva, a carico del contribuente, dell'effettività dell'attività svolta dal fornitore estero, dell'effettivo interesse economico dell'operazione e della concreta esecuzione del rapporto commerciale.
  • La mera produzione di documentazione formale dell'esistenza del soggetto estero non basta a integrare la prova richiesta: occorrono elementi ulteriori idonei a dimostrare una struttura operativa reale e non meramente cartolare.
  • Ai fini dell'effettivo interesse economico, non è sufficiente il solo basso prezzo della merce importata, dovendosi valutare complessivamente le caratteristiche dell'operazione, inclusi qualità, tempistica e comparazione con alternative di mercato.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia già applicato correttamente i criteri giuridici rilevanti e motivato l'apprezzamento fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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