Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1127/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal Sodalizio Braccio Fortebracci contro il Ministero della Cultura, per l'annullamento del decreto prot. n.188 del 16 novembre 2022 della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell'Umbria nella parte in cui, ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali, dichiara l'interesse culturale di alcuni immobili di proprietà del ricorrente, siti in località Fanciullata del Comune di Deruta e precisamente la Ex Casa Colonia con il volume forno/legnaia/ripostiglio e il volume ex essiccatoi con forni e relativa corte pertinenziale.

Giustizia amministrativa202401164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria che ha dichiarato la sussistenza dell’interesse culturale di alcuni immobili rurali siti nel Comune di Deruta.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 188 del 16 novembre 2022, adottato all’esito della verifica prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui ha confermato l’interesse culturale dell’ex casa colonica, degli annessi forno, legnaia e ripostiglio, dell’ex essiccatoio con forni e della corte pertinenziale. Il ricorso deduce: la violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che l’appartenenza a un ente morale e la vetustà superiore a settanta anni avrebbero natura soltanto presuntiva e non sarebbero sufficienti a fondare il vincolo; il difetto o l’incongruità della motivazione, ritenuta fondata essenzialmente sulla datazione dei manufatti; la mancata applicazione o considerazione degli indirizzi generali ministeriali previsti dall’art. 12 del Codice dei beni culturali. Il ricorrente ha inoltre valorizzato lo stato di degrado degli immobili e ha sostenuto che avrebbe dovuto essere richiesto un interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, anziché il semplice interesse culturale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. La verifica prevista dall’art. 12 riguarda beni appartenenti a enti pubblici o a persone giuridiche private senza scopo di lucro e realizzati da almeno settanta anni, per i quali l’interesse culturale è presunto fino all’esito della verifica. Nel caso concreto, l’Amministrazione non si è limitata alla vetustà, ma ha individuato una pluralità di valori storico, architettonico, artistico-estetico, tipologico e testimoniale, ravvisando nell’ex casa colonica i caratteri tipici della casa colonica tradizionale umbra, nonché valori identitari connessi alla memoria collettiva e alle stratificazioni temporali. Lo stato di degrado non esclude l’interesse culturale, potendo anzi costituire una ragione per impedire l’ulteriore deterioramento del bene; la cattiva conservazione è stata inoltre ricondotta a una gestione noncurante imputabile al proprietario. Il sindacato sulla valutazione dell’interesse culturale è limitato alla verifica della ragionevole attendibilità tecnico-scientifica, mentre il privato deve dimostrare che il giudizio amministrativo sia scientificamente inaccettabile. Tale prova non è stata fornita. È stata inoltre esclusa l’applicabilità dell’art. 10, comma 3, poiché gli immobili rientrano nella categoria dell’art. 10, comma 1, soggetta a verifica ex art. 12 e non a dichiarazione ex art. 13. Per la verifica ex art. 12 è sufficiente un interesse culturale semplice, senza necessità di dimostrare un interesse particolarmente importante o eccezionale.

Osservazioni

Primo motivo - Violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004

La censura è infondata. L’Amministrazione non ha fondato la conferma del vincolo sulla sola vetustà, ma ha individuato una pluralità di valori culturali, storici, architettonici, artistico-estetici, tipologici e testimoniali, considerati sia individualmente sia nel loro insieme.

Secondo motivo - Difetto o incongruità della motivazione

La censura è infondata. La valutazione dell’interesse culturale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo quando risulti priva di ragionevole attendibilità tecnico-scientifica. Il ricorrente non ha dimostrato l’inaccettabilità scientifica del giudizio amministrativo.

Stato di degrado degli immobili

Lo stato di degrado, di parziale distruzione o di cattiva manutenzione non è incompatibile con la tutela storico-artistica, architettonica o testimoniale. Esso può essere irrilevante ai fini dell’esclusione dell’interesse culturale e può anzi rendere necessario impedire l’ulteriore deterioramento del bene.

Terzo motivo - Mancata applicazione degli indirizzi ministeriali

La censura non conduce all’annullamento del provvedimento. La valutazione compiuta dall’Amministrazione risulta sorretta da elementi tecnici e culturali specifici riferiti ai manufatti, non dalla sola appartenenza del bene a un ente morale o dalla sua vetustà.

Applicabilità dell’art. 10, comma 1, anziché dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004

Gli immobili appartengono a un ente morale e sono stati realizzati da oltre settanta anni; rientrano pertanto nella categoria dell’art. 10, comma 1, sottoposta a verifica ex art. 12. Non è necessaria la dimostrazione dell’interesse particolarmente importante o eccezionale richiesta per i beni di cui all’art. 10, comma 3, soggetti alla dichiarazione ex art. 13.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    I beni immobili appartenenti a enti pubblici o a persone giuridiche private senza scopo di lucro e realizzati da almeno settanta anni sono soggetti alla presunzione di interesse culturale e alla verifica prevista dall’art. 12.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 42/2004

    La disposizione riguarda beni appartenenti a privati per i quali è richiesta una dichiarazione di interesse culturale fondata su un interesse particolarmente importante o eccezionale; non si applica agli immobili del caso, ricompresi nell’art. 10, comma 1.

  • art. 12, d.lgs. n. 42/2004

    La verifica conferma o esclude l’interesse culturale presunto per i beni appartenenti agli enti indicati dall’art. 10, comma 1. Per la conferma è sufficiente l’accertamento di un interesse culturale semplice, senza necessità di un interesse particolarmente importante.

  • art. 13, d.lgs. n. 42/2004

    La dichiarazione di interesse culturale costituisce il procedimento applicabile ai beni di cui all’art. 10, comma 3, e non ai beni soggetti alla verifica ex art. 12.

  • art. 56, d.lgs. n. 42/2004

    È stato richiamato in relazione all’autorizzazione all’alienazione successivamente rilasciata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale.

Massime di principio

  • Nella verifica ex art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, relativa a beni appartenenti a enti pubblici o a persone giuridiche private senza scopo di lucro e realizzati da almeno settanta anni, l’Amministrazione deve accertare l’effettiva sussistenza di un interesse culturale, ma non è tenuta a dimostrare il grado qualificato di interesse particolarmente importante o eccezionale richiesto dall’art. 10, comma 3.
  • La vetustà e l’appartenenza istituzionale costituiscono presupposti della presunzione di interesse culturale e possono concorrere alla valutazione amministrativa, ma la conferma del vincolo deve essere sostenuta anche da elementi culturali riferiti alle caratteristiche oggettive del bene.
  • Lo stato di degrado, di parziale distruzione o di cattiva manutenzione di un immobile non esclude di per sé il suo interesse storico, artistico, architettonico o testimoniale, potendo il bene conservare valori tutelabili o richiedere protezione proprio per evitarne l’ulteriore deterioramento.
  • La valutazione dell’interesse culturale costituisce espressione di discrezionalità tecnica; il sindacato giustiziale è diretto a verificare la ragionevole attendibilità tecnico-scientifica della decisione e il ricorrente deve dimostrare che il giudizio amministrativo sia scientificamente inaccettabile.
  • La distinzione tra verifica ex art. 12 e dichiarazione ex art. 13 del d.lgs. n. 42/2004 dipende dalla categoria di appartenenza del bene: per i beni presuntivamente culturali dell’art. 10, comma 1, si applica la verifica, mentre per i beni dell’art. 10, comma 3, si applica la dichiarazione di interesse culturale.

Verifica dell’interesse culturale su immobili rurali appartenenti a un ente morale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un ente morale contro il Ministero della Cultura per l’annullamento del decreto con cui la Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria ha confermato l’interesse culturale di alcuni immobili rurali siti nel Comune di Deruta. Il ricorso è stato ritenuto infondato e la Sezione ha espresso parere per il rigetto.

Premesse e procedimento amministrativo

Il ricorrente, ente morale istituito nel 1890 e successivamente riqualificato come ente privato, è proprietario di un complesso immobiliare composto da fabbricati rurali e terreni agricoli. Ritenendo che gli immobili fossero soggetti alla presunzione di interesse culturale prevista dagli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. n. 42/2004, il Sodalizio ha chiesto la verifica della sussistenza effettiva dell’interesse culturale.

La Commissione regionale ha confermato l’interesse culturale dell’ex casa colonica con forno, legnaia e ripostiglio, dell’ex essiccatoio con forni e della corte pertinenziale. Ha invece escluso l’interesse culturale di altri annessi, tra cui la rimessa attrezzi, il pollaio-stalla e il blocco magazzino-tettoia. I terreni coltivabili sono stati esclusi dalla valutazione perché non soggetti alla disciplina dei beni culturali.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha sostenuto che la sola appartenenza a un ente morale e la vetustà superiore a settanta anni non fossero sufficienti a confermare il vincolo, avendo tali elementi soltanto valore presuntivo e provvisorio. Secondo il Sodalizio, il provvedimento avrebbe dovuto indicare specifici elementi oggettivi di valore storico, artistico o architettonico, mentre la relazione allegata si sarebbe limitata a descrivere la consistenza e la datazione degli immobili.

Sono stati inoltre dedotti il difetto o l’incongruità della motivazione, l’omessa applicazione degli indirizzi generali ministeriali previsti dall’art. 12 del Codice dei beni culturali e l’erronea applicazione dell’art. 10, comma 1, anziché dell’art. 10, comma 3. Il ricorrente ha anche richiamato lo stato di degrado dei manufatti come elemento incompatibile con la conferma dell’interesse culturale.

Valutazione dell’Amministrazione e vicenda successiva

Il Ministero della Cultura ha sostenuto l’infondatezza del ricorso sulla base degli elementi forniti dal Segretariato regionale e delle controdeduzioni della Soprintendenza. Nel corso del procedimento è stato inoltre comunicato che la Commissione regionale aveva autorizzato, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 42/2004, l’alienazione dei beni oggetto della verifica. Il ricorrente, interpellato sulla permanenza dell’interesse alla prosecuzione del ricorso, ha confermato tale interesse.

Stato di degrado e tutela culturale

La Sezione ha escluso che lo stato di degrado degli immobili potesse determinare l’insussistenza dell’interesse culturale. Un manufatto degradato può conservare valori storico-artistici, architettonici o testimoniali e può essere sottoposto a tutela anche per evitare l’ulteriore deterioramento.

Il parere richiama, in tal senso, il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3560. La Sezione ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il degrado non poteva essere valorizzato dal proprietario come elemento favorevole, poiché la gestione e la manutenzione del bene avrebbero dovuto tenere conto della presunzione di interesse culturale già esistente.

Valutazione tecnica dell’interesse culturale

La Sezione ha ritenuto che la Soprintendenza non si sia limitata a considerare la vetustà degli immobili. L’Amministrazione ha individuato valori storici, architettonici, artistico-estetici, tipologici e testimoniali, considerati sia individualmente sia nella loro relazione complessiva.

In particolare, l’ex casa colonica è stata riconosciuta come espressione dei caratteri tipici della casa colonica tradizionale umbra. Le stratificazioni temporali sono state considerate indicative di un arricchimento del valore dell’immobile, mentre i manufatti sono stati ritenuti portatori di valori identitari collegati alla memoria collettiva.

Limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica

Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’apprezzamento dell’interesse culturale costituisce una valutazione tecnica relativa a fatti complessi e che, in linea di principio, spetta all’organo dotato di competenze specialistiche.

Il sindacato giustiziale non può sostituire la valutazione dell’Amministrazione, ma deve verificare, oltre ai profili formali, la ragionevole attendibilità tecnico-scientifica della decisione. Il privato che contesti il nucleo tecnico della valutazione deve dimostrare che il giudizio sia scientificamente inaccettabile e si collochi al di sotto della soglia della ragionevole attendibilità, secondo il principio richiamato dal precedente Consiglio di Stato, Sez. I, 12 luglio 2023, n. 1290.

Nel caso esaminato, il ricorrente non ha fornito tale dimostrazione, limitandosi a contestare il rilievo attribuito alla vetustà. Poiché la vetustà costituiva soltanto uno degli elementi considerati, la censura è stata respinta.

Differenza tra verifica ex art. 12 e dichiarazione ex art. 13

La Sezione ha escluso che gli immobili dovessero essere valutati secondo l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004. Essi appartengono infatti a un ente morale e sono stati realizzati da oltre settanta anni, rientrando nella categoria dell’art. 10, comma 1, soggetta alla verifica prevista dall’art. 12.

Per i beni sottoposti a verifica ex art. 12 è sufficiente l’accertamento di un interesse culturale semplice, senza necessità di dimostrare un interesse particolarmente importante o eccezionale. Questi requisiti qualificati riguardano invece i beni di cui all’art. 10, comma 3, per i quali si applica il diverso procedimento di dichiarazione previsto dall’art. 13.

La Sezione ha rilevato anche una contraddittorietà nella posizione del ricorrente, che aveva inizialmente ricondotto gli immobili all’art. 10, comma 1, aveva attivato la procedura di verifica ex art. 12 e solo successivamente aveva sostenuto l’applicabilità dell’art. 10, comma 3.

Conclusioni

Poiché l’Amministrazione ha individuato specifici valori culturali riferiti agli immobili, la motivazione è stata ritenuta sufficiente e tecnicamente attendibile. Né lo stato di degrado né la mancata dimostrazione di un interesse particolarmente importante potevano escludere la tutela.

La Sezione Prima ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.