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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03908/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la prescrizione non era ancora maturata alla data della decisione; il secondo motivo è stato ritenuto generico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, l'intervenuta prescrizione del reato di favoreggiamento personale contestato; con il secondo motivo ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato, ma la doglianza è stata ritenuta non adeguatamente sviluppata e priva della necessaria specificità. Dal testo emerge che il fatto è stato commesso il 29/04/2017 e che il termine massimo di prescrizione era indicato al 29/10/2024, quindi non ancora decorso al momento della decisione di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.

    È il reato contestato; la Corte rileva che il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso al momento della decisione.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella valutazione del secondo motivo, che è dichiarato generico per mancanza di specificità nella censura della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando, alla data della decisione, il termine massimo di prescrizione non è ancora maturato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che censura la motivazione del provvedimento impugnato deve essere specifico e scandito in modo puntuale; in difetto, è generico e inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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