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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10375/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte d'appello di Palermo aveva confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di Carbone per i reati previsti dagli artt. 644 e 388 c.p., ritenendo non retroattiva la legge n.108/1996 e legittimo il rapporto creditizio tra la Di Blasi e il Banco di Sicilia gestito dall'imputato. La parte civile proponeva ricorso per cassazione denunciando: (i) carenza di motivazione per mancata valutazione puntuale e confrontazione con il ricco e articolato atto di appello che sosteneva la natura usuraria del rapporto; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per aver omesso la rinnovazione del dibattimento con disposizione di perizia contabile; (iii) omessa motivazione in relazione all'assoluzione per il reato previsto dall'art. 388 c.p.. Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile ritenendolo fondato per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: la Corte d'appello aveva indicato soltanto, in termini generici, i parametri da utilizzare per verificare l'eventuale usurarietà (tasso di mora, tasso effettivo annuo, valutazione ex ante sul piano di ammortamento e su eventuali maggiori interessi di mora) ma non aveva applicato tali parametri al caso concreto né si era confrontata con le argomentazioni decisive svolte nell'appello. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello; la Corte di Cassazione ha rimesso anche la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questa norma per affermare che sussiste il vizio di motivazione quando il giudice non affronta e non confuta le argomentazioni decisive e specifiche formulate nell'impugnazione; la carenza di confronto con punti decisivi dell'appello giustifica l'annullamento.

  • legge n. 108 del 1996

    La Corte d'appello aveva ritenuto che la legge non fosse retroattiva e quindi non applicabile ai fatti; la Cassazione ha accertato che, pur corretta la considerazione sulla non retroattività, la decisione doveva comunque confrontarsi con le censure della parte che sostenevano la natura usuraria del rapporto.

  • art. 644 c.p.

    Norma penale relativa all'usura; nel procedimento era contestata la sussistenza del reato in relazione al rapporto di credito tra la parte civile e la banca, questione che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato rispetto alle doglianze dell'appellante.

  • art. 388 c.p.

    Nel ricorso della parte civile era dedotta l'omessa motivazione anche con riferimento all'assoluzione relativa a questa fattispecie; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure non fossero state adeguatamente affrontate dal giudice di merito.

  • principi di successione delle leggi nel tempo

    La Corte di appello applicò correttamente il principio (valutando la non applicabilità retroattiva della legge 108/1996 ai fatti), ma ciò non esonerava il giudice dall'applicare i parametri normativi ai fatti concreti e dal motivare il rifiuto dell'ipotesi di usura.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. sussiste quando il giudice non si confronta con argomentazioni decisive e specifiche dell'appello; in tali casi la Cassazione può annullare e rinviare.
  • La non retroattività di una legge (es. legge n.108/1996) non esonera il giudice dall'esaminare e motivare compiutamente le contestazioni relative alla natura usuraria di un rapporto: occorre applicare i parametri al caso concreto e spiegare il risultato.
  • Se la questione centrale è tecnica (calcolo dei tassi, piano di ammortamento, tasso effettivo annuo, interessi di mora), è necessario richiedere e ottenere una perizia contabile o la rinnovazione del dibattimento; l'omissione può costituire motivo di annullamento per carenza di motivazione.
  • Quando esistono provvedimenti civili già passati in giudicato (es. decreto ingiuntivo, accertamento di legittimità di pattuizioni), il giudice penale deve tener conto di tali pronunce, ma resta obbligato a motivare la propria valutazione penale dei medesimi fatti.
  • In ipotesi di conflitto tra valutazioni civili e penali su legittimità delle pattuizioni bancarie, la Cassazione può rinviare la decisione al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo esame tecnico-contabile.
  • Per impugnare efficacemente decisioni di merito è fondamentale articolare in modo specifico e provvisto di elementi decisivi (calcoli, documenti, perizie) le doglianze da sottoporre alla Corte d'appello e, se necessario, precisare la richiesta di mezzi istruttori (perizia).

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