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Ordinanza

Ordinanza n. 1237/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca di rigetto della richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato prot. n. 3307 del 25/03/2025.

Giustizia amministrativa202507301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, il provvedimento consolare di rigetto della richiesta di visto d'ingresso per lavoro subordinato. Dal testo non risultano specificamente articolati ulteriori motivi di ricorso. L'Amministrazione ha fondato il diniego, secondo quanto emerge dall'ordinanza, anche sui precedenti due visti negati e sulla ragionevole presunzione che lo scopo reale della richiesta fosse il ricongiungimento familiare, anziché l'ingresso per lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che la posizione dell'Amministrazione non risultasse manifestamente illogica in rapporto sia ai due precedenti dinieghi di visto sia alla ragionevole presunzione dello scopo effettivo di ricongiungimento familiare. La motivazione esclude quindi, allo stato cautelare, la manifesta illogicità dell'azione amministrativa e non accorda la sospensione dell'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di visto non può essere sospeso quando le ragioni dell'Amministrazione, collegate a precedenti dinieghi e alla presunzione ragionevole di uno scopo reale diverso da quello dichiarato, non risultino manifestamente illogiche.
  • La valutazione cautelare della legittimità di un diniego di visto può arrestarsi alla verifica dell'assenza di manifesta illogicità della posizione amministrativa, senza anticipare il pieno esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEccesso di potere

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