Cassazione Penale, Sentenza n. 27615/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La vicenda riguarda una società di credito sottoposta a procedimento ex d.lgs. 231/2001, in relazione a presunti reati presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche commessi da soggetti fisici collegati all'ente nell'ambito di finanziamenti garantiti dallo Stato. Il GIP aveva disposto sequestro preventivo sia impeditivo sia finalizzato alla confisca; il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto, ritenendo: non applicabile all'ente il sequestro impeditivo; insussistente la responsabilità dell'ente per uno dei capi (capo 1); non correttamente determinato il profitto confiscabile; insussistente il periculum in mora. Il pubblico ministero ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione di legge sulla non applicabilità all'ente del sequestro preventivo impeditivo, sostenendo che l'art. 53 d.lgs. 231/2001, letto in combinato con l'art. 34 e con l'art. 321, comma 1, c.p.p., consentirebbe anche tale misura; chiede in subordine rimessione alle Sezioni Unite o questione di legittimità costituzionale; 2) violazione di legge sulla quantificazione del profitto confiscabile, sostenendo che il profitto della banca coinciderebbe con l'importo delle garanzie pubbliche e/o con il risparmio di spesa e l'accrescimento di valore dell'ente; 3) violazione di legge sulla ritenuta insussistenza del periculum in mora, contestando che la motivazione del decreto fosse mancante e rilevando che le misure già in atto e la situazione patrimoniale dell'ente non escluderebbero il rischio di dispersione della garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso del pubblico ministero. Ribadisce l'orientamento secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, il sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p. non è applicabile all'ente, poiché l'art. 53 d.lgs. 231/2001 consente solo il sequestro finalizzato alla confisca e ha natura speciale rispetto al rinvio generale dell'art. 34. Esclude la fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata. Quanto al terzo motivo, osserva che il ricorso mira a censurare la motivazione sul periculum in mora oltre i limiti del sindacato di legittimità ex art. 325 c.p.p., che consente il controllo solo su violazioni di legge. Il secondo motivo resta assorbito, perché, una volta ritenuta insussistente la censura sul periculum e non contestato efficacemente il fumus, la diversa quantificazione del profitto non può condurre all'annullamento dell'ordinanza. Conferma quindi l'ordinanza di riesame e il venir meno del sequestro nei termini stabiliti dal Tribunale.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, c.p.p.
disciplina il sequestro preventivo impeditivo, ritenuto non applicabile agli enti destinatari di responsabilità da reato secondo l'art. 53 d.lgs. 231/2001
art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti dell'ente, ma non il sequestro impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p.
art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
contiene il rinvio generale alle norme del codice di procedura penale solo in quanto compatibili; non supera la specialità dell'art. 53 in tema di misure cautelari reali
artt. 5, comma 1, lett. b), 7 e 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
costituiscono la base normativa della contestazione dell'illecito amministrativo dell'ente
art. 640-bis c.p.
reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche oggetto delle imputazioni provvisorie
art. 325 c.p.p.
in sede di ricorso avverso provvedimenti cautelari reali consente il controllo solo per violazioni di legge, non per la rivalutazione del periculum in mora
art. 11 disp. prel. c.c.
richiamato come criterio ermeneutico per valorizzare il dato letterale e l'intenzione del legislatore nella lettura dell'art. 53 d.lgs. 231/2001
art. 3 Cost.
invocato nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato dalla disciplina differenziata per gli enti
art. 24, comma 2, Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma non ritenuto leso
art. 111 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma non ritenuto leso
art. 22 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
richiamato in giurisprudenza come esempio di disciplina derogatoria per gli enti, a conferma della non irragionevolezza di regole differenziate rispetto alle persone fisiche
Massime di principio
- Nel sistema della responsabilità da reato degli enti, il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. non è applicabile alla persona giuridica, perché l'art. 53 d.lgs. 231/2001 prevede, quale misura reale cautelare, solo il sequestro funzionale alla confisca.
- Il rinvio operato dall'art. 34 d.lgs. 231/2001 alle norme del codice di procedura penale vale soltanto in quanto compatibili e non può superare la disciplina speciale dettata dall'art. 53 per le misure cautelari reali.
- La diversa disciplina delle misure cautelari e della prescrizione per gli enti rispetto alle persone fisiche non è di per sé irragionevole, poiché si fonda sulla differente natura dell'illecito amministrativo da reato imputato all'ente.
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, il controllo della Cassazione è limitato alle violazioni di legge; non è consentita la rivalutazione della motivazione sul periculum in mora se la censura mira, in sostanza, a contestare l'apprezzamento del giudice di merito.
- Quando il motivo di ricorso principale è infondato o inammissibile sul punto decisivo del periculum in mora, le ulteriori contestazioni sulla quantificazione del profitto confiscabile possono risultare assorbite se non sono in grado, da sole, di incidere sull'esito della misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27486/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27489/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27490/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27491/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27492/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27498/2026 del 22/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →