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Ordinanza

Ordinanza n. 166/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'atto dell'Ufficio Demanio del Comune di Fasano Prot. n. 2489 del 15.1.2026, recante rigetto dell’istanza di sospensione del canone, intimazione di pagamento e preavviso di decadenza; - dell’avviso di pagamento del 23.10.2025 prot.62688; - e di ogni atto presupposto, inclusa la richiesta di parere inoltrata dall’Ufficio Demanio all’Agenzia del Demanio;

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di sospensione del canone demaniale, intimazione di pagamento e preavviso di decadenza, unitamente all’avviso di pagamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, ha chiesto la sospensione del pagamento del canone in ragione dei danni provocati da mareggiate verificatesi nei primi mesi del 2025 e dell’impossibilità di eseguire i lavori di ripristino a causa del perdurare dell’iter autorizzativo presso gli enti competenti. Il Comune ha respinto l’istanza richiamando il parere dell’Agenzia del Demanio secondo cui il canone è obbligatorio nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, intimando il pagamento e preavvertendo l’avvio delle procedure di recupero e di decadenza in caso di inadempimento. Sono stati impugnati anche l’avviso di pagamento e gli atti presupposti, inclusa la richiesta di parere all’Agenzia del Demanio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il concessionario deve pagare il canone anche quando non utilizzi, in tutto o in parte, il bene demaniale, salvo l’ipotesi prevista dall’art. 40 del Codice della navigazione, relativa alla restrizione dell’utilizzazione per effetto di preesistenti diritti di terzi; tale ipotesi non ricorreva nel caso esaminato. L’art. 45, comma 1, del Codice della navigazione, che riconosce una riduzione del canone quando modificazioni naturali restringano l’utilizzazione dei beni demaniali concessi, non è stato ritenuto direttamente applicabile: il ricorrente aveva chiesto la sospensione, non la riduzione, e i danni da mareggiata erano stati qualificati come temporaneo impedimento, non come perdita della configurazione originaria del bene. In assenza di specifiche disposizioni per eventi calamitosi di portata generale, il relativo rischio è stato ricondotto al rischio d’impresa del concessionario. Il TAR ha comunque lasciato impregiudicata la possibilità di chiedere il risarcimento qualora sia accertabile una responsabilità colposa degli enti competenti per il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni necessarie ai lavori. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non era stata ancora adottata alcuna pronuncia di decadenza, essendo stato comunicato soltanto il possibile avvio del relativo procedimento in caso di persistente inadempimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 2, Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione

    Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'articolo 40 del codice

    Il canone demaniale resta dovuto anche in caso di mancato o parziale utilizzo della concessione, salvo la specifica eccezione prevista dall’art. 40 del Codice della navigazione.

  • art. 40 Codice della navigazione

    Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44

    La riduzione del canone è prevista quando la limitazione dell’utilizzazione derivi da preesistenti diritti di terzi; la disposizione non è stata ritenuta applicabile ai danni da mareggiata esaminati.

  • art. 45, comma 1, Codice della navigazione

    Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone

    La norma riguarda la riduzione del canone in presenza di modificazioni naturali tali da restringere l’utilizzazione del bene; secondo il TAR non disciplina la sospensione del pagamento né i temporanei impedimenti derivanti da danni da mareggiata.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti cautelari, anche per l’assenza di un’attuale statuizione di decadenza dalla concessione.

Massime di principio

  • Il concessionario di un bene del demanio marittimo è tenuto al pagamento del canone anche quando non utilizzi in tutto o in parte la concessione, salvo le specifiche ipotesi normative che consentono una riduzione del canone.
  • L’art. 45, comma 1, del Codice della navigazione, riferito alla riduzione del canone conseguente a modificazioni naturali del bene demaniale, non comporta di per sé la sospensione del pagamento e non si applica automaticamente a ogni temporaneo impedimento all’utilizzazione derivante da eventi naturali.
  • In assenza di una disciplina speciale per eventi calamitosi di portata generale, i temporanei danni provocati da mareggiate nell’area oggetto di concessione rientrano, di regola, nel rischio d’impresa del concessionario e non esonerano dal pagamento del canone.
  • La domanda cautelare avverso un preavviso di possibile decadenza non dimostra il periculum in mora quando l’amministrazione non abbia ancora adottato alcun provvedimento di decadenza, ma abbia soltanto prospettato l’avvio del relativo procedimento in caso di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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