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Sentenza

Sentenza del 13/12/2017 n. 29877 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti chiedevano la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario in relazione all'impugnazione di un fermo amministrativo. Il ricorso si fondava, da un lato, sulla dedotta carenza della motivazione della sentenza impugnata ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, nn. 3 e 4; dall'altro, sull'asserita insussistenza della giurisdizione tributaria, poiché le somme oggetto del provvedimento erano destinate alla Cassa delle ammende in esecuzione di un'ordinanza della Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i due motivi nel merito. La notificazione del ricorso era stata effettuata a una persona già deceduta e non ai suoi eredi; tale notificazione è stata ritenuta inesistente. È stato applicato il principio secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro una persona deceduta alla data della notificazione è inammissibile. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non si era costituita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 3 e 4

    La norma riguarda il contenuto necessario della sentenza tributaria, inclusi l'oggetto del giudizio, le difese delle parti e la motivazione. I ricorrenti ne lamentavano la violazione per l'asserita carenza della sentenza della CTR.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    La disposizione delimita la giurisdizione delle commissioni tributarie. I ricorrenti sostenevano che la controversia non rientrasse nella giurisdizione tributaria perché riguardava somme destinate alla Cassa delle ammende.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e-ter

    La norma individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, tra cui determinati provvedimenti di fermo. La questione era se il fermo impugnato rientrasse effettivamente nell'ambito della giurisdizione tributaria.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione richiamati dai ricorrenti, tra cui violazione di legge, difetto di giurisdizione e nullità della sentenza o del procedimento.

  • Cass. n. 4894 del 2003

    La notificazione effettuata a una persona deceduta, anziché ai suoi eredi, è stata qualificata come inesistente.

  • Cass. n. 2881 del 2000

    Il ricorso per cassazione proposto contro persona che era deceduta alla data di notificazione del ricorso stesso è inammissibile

    Il ricorso non può essere validamente instaurato notificandolo al destinatario deceduto; occorre notificare l'impugnazione agli eredi secondo le regole processuali applicabili.

Massime di principio

  • Prima di notificare un'impugnazione è essenziale verificare che il destinatario sia in vita. La notifica a una persona deceduta non produce validamente gli effetti della notificazione.
  • Se la parte è deceduta, l'impugnazione deve essere indirizzata e notificata agli eredi o agli altri soggetti processuali individuati dalla legge; la mancata notifica può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • La Corte può definire il giudizio per una ragione preliminare di rito, come l'invalidità o inesistenza della notifica, senza esaminare le questioni di giurisdizione o i motivi di merito.
  • La corretta individuazione del destinatario e la verifica della regolarità della notifica sono condizioni preliminari decisive, anche quando il ricorso solleva questioni potenzialmente fondate sul merito.

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