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Sentenza

Sentenza del 29/10/2021 n. 30825 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia tributaria relativa ad un avviso di rettifica e di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali connesso alla registrazione di un atto di divisione di massa ereditaria; in primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'avviso, la Commissione tributaria regionale del Lazio (sentenza n. 102/28/13) ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando integralmente la decisione di primo grado sostenendo la legittimità della procedura, la motivazione dell'atto di rettifica, la documentazione fornita dall'Ufficio (relazione di stima UTE) e il riscontro con i dati OMI. N.M. impugna in Cassazione denunciando omessa/insufficiente motivazione e nullità per motivazione apparente e violazione delle norme processuali e tributarie (art. 360 c.p.c. nn. 3-5, D.Lgs. 546/1992 artt. 36 e 61, artt. 91-92 c.p.c. in relazione alle spese, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso (denuncia di motivazione apparente/insufficiente) ritenendo che la motivazione della Commissione tributaria regionale fosse formalmente presente ma sostanzialmente incomprensibile e incapace di rendere percepibile la ratio decidendi: il giudice del gravame non ha spiegato come abbia valutato e confrontato la relazione di stima dell'Ufficio e i dati OMI con le caratteristiche concrete degli immobili, limitandosi a mere affermazioni e rinvii non argomentati. La Corte ha ricordato che la relazione di stima dell'Ufficio e i valori OMI costituiscono strumenti e non prove idonee a rettificare automaticamente il valore senza una esplicita valutazione critica. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame motivato anche sulla base delle questioni sollevate; la Corte ha altresì disposto il rinvio anche quanto alle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 36, comma 2, n. 4

    Obbligo per il giudice tributario di motivare adeguatamente il decisum; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata violasse tale obbligo perché la motivazione era apparente e non consentiva di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 61

    Norma richiamata in relazione ai principi procedurali del processo tributario; utilizzata nel contesto delle censure sul vizio motivazionale e sulla corretta istruttoria del giudizio.

  • Codice di procedura civile art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5

    Fondamento giuridico del ricorso per cassazione per violazione di legge e per omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi basati su tali letture (omessa/insufficiente motivazione, violazione di norme sul provvedimento).

  • Codice di procedura civile artt. 91 e 92

    Norme relative alla regolazione delle spese del processo; censurate nella motivazione del quarto motivo in ordine al difetto di motivazione sulla statuizione delle spese, la Corte ha rinviato anche per le spese alla commissione regionale.

  • Codice di procedura civile artt. 132, comma 2, n. 4; artt. 156 e 161

    Norme procedurali richiamate in relazione ai profili di motivazione e istruttoria; impiegate per sostenere che la motivazione deve rendere percepibile l'iter logico e le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del decisum.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 art. 51, comma 3

    Stabilisce i tre criteri alternativi-legittimanti per la rettifica del valore dichiarato (parametro comparativo, parametro del reddito, 'altri elementi di valutazione'); la Corte ha ricordato che la rettifica può fondarsi anche su altri elementi (es. stima dell'Agenzia), ma che tali elementi non sono automaticamente conclusivi senza una motivazione che li colleghi al caso concreto.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (convertito)

    Richiamato solo sul piano procedurale per spiegare che l'udienza di Cassazione si è tenuta in Camera di consiglio da remoto secondo la disciplina emergenziale; non incide sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve rendere esplicito l'iter logico-giuridico seguito: formule di stile o affermazioni generiche che non spiegano come sono stati valutati i singoli elementi probatori costituiscono motivo di cassazione per motivazione apparente.
  • In materia di rettifica del valore degli immobili l'ufficio può fondarsi su diversi criteri (art. 51 DPR 131/1986, comma 3), ma la relazione di stima dell'Ufficio (UTE) e i dati OMI sono strumenti che richiedono un'analisi critica e specifica rispetto alle caratteristiche dell'immobile; non sono da soli idonei a giustificare automaticamente una rettifica.
  • Il giudice d'appello deve esaminare e confrontare espressamente le censure e le risultanze di primo grado: il rinvio generico a tesi difensive non sostituisce una motivazione puntuale.
  • I valori OMI vanno utilizzati come riferimento di massima e devono essere adattati e giustificati rispetto agli elementi immobiliari concreti (ubicazione, superficie, destinazione, stato, strumenti urbanistici), pena l'insufficienza della motivazione.
  • Le questioni processuali relative alla motivazione incidono anche sulla decisione circa le spese: la mancata o carente motivazione può comportare la riformulazione della statuizione sulle spese in sede di rinvio.
  • Dal punto di vista pratico, il contribuente che contesta una rettifica di valore deve chiedere al giudice che sia esplicitato il confronto critico fra i criteri adottati dall'Ufficio e le caratteristiche specifiche dell'immobile; analogamente, l'Ufficio deve documentare con precisione i criteri e i calcoli impiegati.

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