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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27686/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un'associazione sportiva dilettantistica aveva ottenuto dalla regione un contributo in conto capitale per la realizzazione di un centro eco-turistico e ippovie. A distanza di anni il contributo veniva revocato dall'ente concedente per asserito inadempimento nella realizzazione del progetto, con richiesta di restituzione della somma rivalutata. La beneficiaria agiva per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della revoca, sostenendo che l'intervento finanziato fosse limitato al recupero e alla ristrutturazione del sito e che la revoca fosse stata motivata in modo diverso da quello poi valorizzato dai giudici di merito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 34 c.p.a., assumendo che la Corte territoriale avesse integrato in modo inammissibile la motivazione del provvedimento amministrativo, fondando la decisione sul mancato avvio dell'attività ricettiva anziché sulla sola difformità dell'intervento rispetto al progetto approvato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di revoca di contributi pubblici disposta per inadempimento del beneficiario, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto il rapporto obbligatorio tra ente erogatore e percettore, non il sindacato sul provvedimento amministrativo in sé. In tale giudizio non rileva la motivazione formale dell'atto di revoca, poiché il giudice ordinario deve accertare se l'inadempimento dedotto dall'amministrazione sussista, anche sulla base delle difese svolte in giudizio. È stato inoltre richiamato l'accertamento di merito della Corte d'appello, secondo cui il progetto finanziato non si esauriva nella mera ristrutturazione edilizia, ma richiedeva ulteriori opere e attività mai realizzate. Conseguentemente la ricorrente e la fideiussore aderente sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità, con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 241/1990

    La censura sulla motivazione del provvedimento di revoca è irrilevante nel giudizio ordinario, perché il giudice deve verificare l'effettivo inadempimento dedotto in causa, non la sola tenuta formale della motivazione amministrativa.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice decide sulla base degli inadempimenti allegati nel processo dalla parte pubblica, anche se diversi da quelli richiamati nell'atto di revoca.

  • art. 34 c.p.a.

    Non trova applicazione nel giudizio ordinario relativo alla revoca di contributi pubblici disposta per inadempimento del beneficiario.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il riferimento al vizio processuale non era adeguatamente argomentato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti costituite hanno depositato memoria nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella revoca di contributi pubblici disposta per inadempimento del beneficiario, la controversia riguarda il rapporto obbligatorio tra erogante e percettore e spetta al giudice ordinario.
  • Nel giudizio ordinario sulla revoca di una sovvenzione pubblica non è decisiva la motivazione formale del provvedimento amministrativo: il giudice deve accertare in concreto se l'inadempimento dedotto dall'amministrazione esista.
  • L'amministrazione convenuta può difendersi in giudizio allegando ulteriori e diversi inadempimenti rispetto a quelli indicati nell'atto di revoca; il giudice può e deve esaminarli, senza che ciò integri violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando il progetto finanziato comprende non solo opere edilizie ma anche ulteriori attività funzionali al programma approvato, il mancato compimento di tali attività può integrare inadempimento idoneo a giustificare la revoca del contributo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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