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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18522/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n.46399/28.10.2022 con cui la Settima Sezione della Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi dei ricorrenti perché ritenuti sottoscritti personalmente e non dal difensore. I ricorrenti hanno contestato tale valutazione sostenendo che la sottoscrizione dell'avvocato fosse presente ma nella pagina successiva, leggibile, essendo mancato spazio sulla pagina firmata dai ricorrenti. Nel merito i ricorrenti deducevano inoltre: (1) violazione e falsa applicazione della legge 24/11/2003 n.326 per la pendente istanza di definizione amministrativa (condono) che avrebbe impedito una valutazione aprioristica del giudice penale; (2) violazione dell'art.4 del Protocollo n.7 CEDU (ne bis in idem) per la sovrapposizione tra sanzione amministrativa e penale riguardo l'ordine di demolizione; (3) manifesta illogicità della motivazione circa l'esistenza di un vincolo paesaggistico che osterebbe al condono.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso straordinario ex art.625‑bis c.p.p. ritenendo che sussistesse un errore percettivo della precedente pronuncia: la firma dell'avvocato difensore risultava effettivamente presente e leggibile nella pagina successiva, pertanto la declaratoria di inammissibilità della sentenza n.46399/2022 è stata revocata. Procedendo poi all'esame del merito, la Corte ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'ordine di demolizione disposto con sentenza penale ha natura amministrativa (non «pena» ai sensi CEDU) e, pertanto, il principio del ne bis in idem non risulta violato salvo il caso in cui la sanzione amministrativa risulti "sostanzialmente penale" e definitiva. Inoltre, la mera pendenza di una domanda di condono non giustifica la sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, salvo che vi siano concreti e prevedibili elementi che facciano ritenere imminente e incompatibile un provvedimento amministrativo o giurisdizionale. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati manifestamente infondati e inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 2003, n.326

    Invocata dai ricorrenti in relazione alla disciplina del condono edilizio: i ricorrenti sostenevano che la pendenza della domanda di condono impedisse una valutazione aprioristica del giudice penale. La Corte ha osservato che la pendenza non sospende automaticamente l'ordine di demolizione e che l'ordine giudiziale resta revocabile solo se vi sia concreta e prevedibile incompatibilità con successivi atti amministrativi.

  • Art.4 Protocollo n.7 alla CEDU (ne bis in idem)

    Invocato per sostenere la preclusione alla duplicazione di sanzioni amministrative e penali. La Corte ha ritenuto che l'ordine di demolizione abbia natura amministrativa e non sostanzialmente penale; quindi, in assenza della prova della definitività e della natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa, non si realizza la violazione del ne bis in idem.

  • Art.625‑bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore di fatto)

    Base procedurale per l'accoglimento del ricorso straordinario: la Corte ha ritenuto sussistere un errore percettivo decisivo nella precedente declaratoria di inammissibilità e ha quindi revocato la sentenza impugnata.

  • Art.616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'imposizione delle spese del procedimento e del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa non esclusa; sulla base di tale articolo la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno.

  • Grande Stevens c. Italia (Corte EDU, 4 marzo 2014)

    Pronuncia della Corte EDU che delimita il principio del ne bis in idem: può esserci violazione quando una sanzione formalmente amministrativa è sostanzialmente penale e definitiva. La Corte nazionale ha richiamato tale principio e precisato che, nell'ipotesi dell'ordine di demolizione, non sussiste natura sostanzialmente penale tale da integrare il divieto, salvo prova della definitività e della sostanziale penalità della sanzione amministrativa.

  • Varvara vs. Italia (Corte EDU, 29 ottobre 2013, n.17475/09)

    Citata dai ricorrenti come parametro vincolante sul tema del ne bis in idem; la Corte nazionale ne ha preso atto ma l'ha ricondotta al più ampio e recente quadro giurisprudenziale, ritenendo comunque che per l'ordine di demolizione non ricorrano i presupposti per affermare una violazione convenzionale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n.3979/2018 "Cerra srl" e altre)

    Richiamata per il consolidato principio secondo cui l'ordine di demolizione ha natura amministrativa, ripristinatoria e reale, non assimilabile alla nozione di pena ai fini CEDU; tale orientamento è stato utilizzato per escludere la violazione del ne bis in idem e per stabilire i limiti della sospensione/revoca dell'ordine di demolizione.

Massime di principio

  • Se la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso si fonda su un errore percepito sulla presenza della firma del difensore, il rimedio dell'art.625‑bis c.p.p. può essere efficace per ottenere la revoca della pronuncia affetta da errore di fatto.
  • L'ordine di demolizione disposto in sede penale è considerato dalla giurisprudenza prevalente di natura amministrativa (sanzione ripristinatoria), quindi il principio del ne bis in idem trova applicazione solo se la sanzione amministrativa è provata come «sostanzialmente penale» e definitiva.
  • La mera pendenza di una istanza di condono o di un procedimento amministrativo non determina automaticamente la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione; è necessaria la prova di elementi concreti che rendano prevedibile, in breve tempo, l'adozione di un provvedimento incompatibile con l'ordine giudiziale.
  • Per ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione occorre dimostrare la ragionevole prevedibilità di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che annulli o sanerebbe l'abusività in tempi brevi e certi.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare l'onere delle spese e sanzioni economiche (anche il versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali penali.

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