Cassazione Penale, Sentenza n. 40350/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione: si contestava la mancanza di una solida prova circa la riconducibilità all'imputato di due spese effettuate con moneta elettronica in continuazione. Si deduceva che il metodo di pagamento potesse essere utilizzato da soggetti diversi in luoghi diversi e che la sentenza di merito avesse indebitamente collegato la responsabilità al ritrovamento, presso il domicilio del ricorrente, di altri documenti della vittima (notando che per il furto del portafoglio era stata condannata la convivente), alla presenza di Fazio nella farmacia dove fu eseguito il primo pagamento nonostante discrepanze orarie nelle videoregistrazioni e mancanza di certezza sull'uso della carta; si lamentava inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha censurato il comportamento istruttorio del primo giudice che aveva utilizzato ricerche internet come "fatto notorio", ma ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato correttamente la sua decisione su una catena argomentativa autonoma e congrua: il filmato attesta l'ingresso di Fazio e la transazione effettuata con la carta rubata (con giustificazione tecnica sullo scarto orario), e la disponibilità presso il domicilio di altri oggetti della vittima, unitamente alla stretta contiguità temporale e all'assenza di ricostruzioni alternative ragionevoli, legittimano la ricostruzione della continuità del possesso della tessera magnetica. Sul punto delle circostanze di cui all'art. 62-bis, la Corte ha rilevato l'assenza di allegazioni concrete da parte del ricorrente; inoltre la Corte territoriale aveva già operato una consistente riduzione della pena. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato, e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
art. 81, art. 493-ter, art. 62-bis
Art. 81 (continuazione) e art. 493-ter (delitti relativi all'uso indebito di strumenti di pagamento) sono stati ritenuti applicabili per configurare responsabilità in più atti legati da continuità; art. 62-bis (circostanze attenuanti) non è stato riconosciuto per carenza di circostanze concrete e specifiche allegate dal ricorrente.
Codice di procedura penale
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Consente la trattazione scritta del procedimento; norma applicata alla fase di trattazione del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 2, n. 4951 del 17/01/2017 (Kunst); Sez. 6, n. 4401 del 16/11/1994 (Merola)
Richiamata per il principio secondo cui le ricerche su fonti aperte in internet non possono essere equiparate al "fatto notorio" e non giustificano un'istruttoria officiosa del giudice senza contraddittorio.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riconsidera i fatti quando la motivazione del giudice di merito è logica e coerente: le doglianze che chiedono una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili se fondate su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio.
- La presenza di immagini di videosorveglianza che collegano temporalmente la presenza dell'imputato al luogo di una transazione e la registrazione dell'operazione (anche con giustificazioni tecniche per scarti orari) può costituire elemento fondamentale per l'attribuzione della condotta.
- Il ritrovamento, presso il domicilio dell'imputato, di altri oggetti sottratti alla vittima può integrare un elemento indiziario rilevante quando sia accompagnato da stretta contiguità temporale e assenza di ricostruzioni alternative ragionevoli.
- Non è ammissibile che il giudice svolga un'istruttoria officiosa basata su ricerche internet equiparate a "fatto notorio": tali accertamenti devono essere esperiti nel contraddittorio delle parti.
- La mancata e formale motivazione sulla negazione di circostanze attenuanti (art. 62-bis) può essere ritenuta non decisiva se il ricorrente non ha allegato elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta; inoltre il giudice di merito ha un margine nel bilanciamento della pena anche tramite riduzioni autonome.
- Per costituire motivo valido in Cassazione, la censura deve indicare in modo preciso e circostanziato gli elementi di illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito.
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