Sentenza n. 4136/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4641 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 4641 del 29 ottobre 2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.180,47, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Nel corso del giudizio di ottemperanza, dopo la proposizione del ricorso e prima della camera di consiglio, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nelle more del giudizio. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero resistente, liquidandole in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, l'avvenuta esecuzione del giudicato nelle more del giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l'interesse alla pronuncia di ulteriori misure esecutive.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
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