Ordinanza n. 1707/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, decreto di rigetto dell'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno a seguito di Nulla Osta al lavoro subordinato, giusta decreto flussi D.L. n.73/2022 - CAT.A 12/2026/Imm/1 sez./Dinieghi/vdm/69, del 07/02/2026 notificato il 20/03/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno richiesto a seguito di nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia trae origine da un nulla osta al lavoro rilasciato nell'ambito della procedura semplificata prevista dall'art. 42 del d.l. n. 73/2022, per lavoro stagionale e con riferimento a un datore di lavoro originario. La Prefettura, dopo avere accertato la mancanza di documentazione essenziale in capo a tale datore, ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca, assegnando un termine per controdedurre, e ha poi adottato il provvedimento di revoca. Il ricorrente ha prospettato la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, anche in considerazione dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore. La difesa erariale ha sostenuto che il subentro del nuovo datore non potesse sanare il vizio genetico della procedura originaria, fondato sulla carenza dei presupposti in capo al primo datore.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato degli atti e in sede di sommaria delibazione, del fumus boni iuris. Ha ritenuto prima facie conforme alla legge la revoca del nulla osta, poiché l'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 prevede la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso quando sopravvengano o siano accertati elementi ostativi, e perché la Prefettura aveva svolto l'istruttoria, comunicato l'avvio del procedimento e consentito la presentazione di controdeduzioni. Ha considerato difficilmente accoglibile il permesso per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, mancando la perdita di un rapporto di lavoro previamente instaurato, non essendosi perfezionato il contratto di soggiorno con il datore originario. Ha inoltre ritenuto dirimente che il nulla osta riguardasse lavoro stagionale: l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 esclude l'applicazione del permesso per attesa occupazione ai lavoratori stagionali. Il nuovo rapporto con altro datore non è stato ritenuto idoneo a sanare la carenza originaria dei requisiti, essendo il subentro eccezionale e non applicabile quando la procedura iniziale sia viziata per mancanza dei presupposti del primo proponente. Escluso il fumus, il pregiudizio dedotto è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico al rispetto della disciplina sull'immigrazione e alla legalità delle procedure di ingresso. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie e la complessità delle questioni interpretative.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha deciso respingendo la richiesta di sospensione.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
La disposizione è stata ritenuta idonea a fondare la revoca del nulla osta quando siano accertati elementi ostativi nella procedura semplificata.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso per attesa occupazione presuppone la perdita di un posto di lavoro precedentemente instaurato; non opera quando il rapporto con il datore originario non si sia mai perfezionato.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Esclude l'applicabilità del permesso per attesa occupazione ai lavoratori stagionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella procedura semplificata per il rilascio del nulla osta al lavoro, l'accertamento di elementi ostativi consente la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso, purché l'Amministrazione svolga l'istruttoria e garantisca la partecipazione procedimentale mediante comunicazione di avvio e possibilità di presentare controdeduzioni.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro già instaurato; non è applicabile quando il contratto di soggiorno e il rapporto con il datore di lavoro originario non si siano mai perfezionati.
- Il lavoratore stagionale non può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché la disciplina speciale del lavoro stagionale esclude tale istituto.
- L'instaurazione di un rapporto di lavoro con un nuovo datore non sana la carenza genetica dei presupposti del nulla osta originario quando questi mancavano in capo al datore di lavoro che aveva promosso la procedura; il subentro costituisce un'ipotesi eccezionale.
- In sede cautelare, la sussistenza di un pregiudizio non è sufficiente a giustificare la sospensione dell'atto quando manchi il fumus boni iuris; il pregiudizio può essere recessivo rispetto all'interesse pubblico al rispetto della disciplina sull'immigrazione e alla legalità delle procedure di ingresso.
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