Cassazione Penale, Sentenza n. 25846/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per vizio nel calcolo della prescrizione: il difensore sostiene che, tra la sentenza di primo grado del 29/10/2015 (nel testo è indicata anche 28/10/2015) e il primo atto interruttivo successivo (decreto di citazione a giudizio emesso il 22/05/2023), è decorso il termine ordinario di prescrizione di sei anni, perciò il reato doveva ritenersi estinto.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il primo atto interruttivo dopo la sentenza di primo grado è intervenuto solo il 22/05/2023, oltre il termine di sei anni. Ha applicato il principio per cui, quando il delitto è punito, nel massimo, con pena inferiore a sei anni e sono contestate circostanze ad effetto speciale, per determinare la prescrizione va considerato l'aumento massimo riferito alla pena edittale e non il termine di sei anni; tuttavia, nel caso concreto il computo porta comunque alla sopraddetta estinzione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
"la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto"; "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante"
La Corte interpreta che, per il calcolo della prescrizione, si deve tener conto dell'aumento massimo previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale applicato sulla pena massima edittale del reato; il termine di sei anni costituisce comunque il minimo per i delitti, ma non deve fungere di regola da base per l'applicazione dell'aumento ad effetto speciale quando la pena massima ordinaria è inferiore a sei anni.
art. 385 cod. pen.
Norma dell'illecito per il quale è stata inflitta la pena; citata per contestualizzare il reato oggetto del processo (reato commesso il 02/10/2015, per il quale era stata inflitta pena fino a un anno).
Giurisprudenza citata
Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Rv. 276016; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267
Si richiamano precedenti contrastanti: la Sez. 3 (2019) sostiene il calcolo sull'aumento massimo della circostanza ad effetto speciale applicato alla pena massima; altra giurisprudenza (Sez. 4, 2023) ritiene che l'aumento debba essere calcolato sulla durata di sei anni quale pena-base minima di prescrizione. La Corte nel caso ha aderito al primo orientamento.
Massime di principio
- Se il reato ha pena massima inferiore a sei anni ma è contestata una circostanza aggravante "ad effetto speciale", per calcolare la prescrizione va considerato l'aumento massimo previsto per tale aggravante applicato sulla pena massima edittale del reato, non automaticamente sul termine di sei anni.
- Il termine di sei anni costituisce comunque il minimo di prescrizione per i delitti; tuttavia, quando l'aggravante ad effetto speciale aumenta la pena oltre il massimo ordinario, occorre verificare l'effetto di tale aumento sulla durata necessaria alla prescrizione.
- Il decorso del tempo tra la sentenza di primo grado e il primo atto interruttivo successivo è determinante: se il primo atto interruttivo interviene dopo la scadenza del termine di prescrizione calcolato correttamente, il reato è estinto.
- Esiste giurisprudenza contrastante che calcola l'aumento della prescrizione sul termine di sei anni; pertanto, nelle situazioni con aggravanti ad effetto speciale e pene massime inferiori a sei anni, esiste un rischio di esiti diversi: è prudente agire tempestivamente (attuare atti interruttivi entro i termini) e valutare attentamente il calcolo della prescrizione.
- In casi pratici, verificare sempre: data dell'evento, data della sentenza di primo grado, eventuali atti interruttivi e la natura delle circostanze aggravanti (se ad effetto speciale), per determinare correttamente la maturazione della prescrizione.
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