Cassazione Civile, Ordinanza n. 15851/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione contro una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione, relativa a crediti iscritti a ruolo dal Ministero della giustizia per spese di un processo penale. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile; la Corte d'appello ha invece ritenuto l'opposizione ammissibile ma l'ha rigettata nel merito. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero della giustizia ha proposto ricorso incidentale condizionato. In cassazione è stata però rilevata d'ufficio la tardività del ricorso principale: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 4 giugno 2020, il giudizio di primo grado era iniziato nel 2017, dunque trovava applicazione il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; il termine scadeva il 4 dicembre 2020 e il ricorso principale è stato notificato solo il 9 dicembre 2020. La Corte ha inoltre escluso la sospensione feriale perché la controversia rientrava in materia di esecuzione forzata. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento dell'incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha verificato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha accertato che il ricorso principale era stato notificato oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., applicabile perché il giudizio era iniziato nel 2017. Ha ritenuto non operante la sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia in materia di esecuzione forzata, e ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale. Di conseguenza, è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Ministero della giustizia. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Per i giudizi introdotti dopo la modifica del 2009, il termine lungo per proporre impugnazione è semestrale; se decorso, il ricorso è tardivo e quindi inammissibile.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio
La Corte ha utilizzato il procedimento camerale per la trattazione del ricorso ritenuto destinato alla declaratoria di inammissibilità.
art. 615 c.p.c.
non rileva, in proposito, la qualificazione dell’opposizione in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Ai fini del regime del termine di impugnazione, la qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione non muta la disciplina applicabile.
art. 617 c.p.c.
ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto sotto l’aspetto in esame il regime è il medesimo
Anche la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi non incide sulla regola del termine lungo e sulla non applicabilità della sospensione feriale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
sussistenza dei presupposti processuali ... per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
Il raddoppio del contributo unificato è parametrato a quanto dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso va verificata prioritariamente e può essere rilevata d'ufficio; il superamento del termine lungo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Per i giudizi iniziati dopo la riforma del 2009, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia di esecuzione forzata, con conseguente inutilizzabilità del periodo feriale nel calcolo del termine per impugnare.
- La qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi non incide, ai fini considerati, sul regime del termine di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso principale rende assorbito il ricorso incidentale condizionato.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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