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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30290/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza per territorio relativo al procedimento penale n. 505-21 r.g.n.r. nei confronti di WARE ERlvIIR (n. 25/12/1988), MALDKU KALEM (n. 13/07/1989) e VELLKU ERMAL (n. 17/05/1981). Il punto controverso riguardava l'individuazione del giudice competente per i reati contestati, tra cui il più grave indicato nell'imputazione (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309). Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti alla Procura di Bologna, ritenendo indeterminabile il luogo di consumazione del reato associativo e, pertanto, radicando la competenza sul secondo reato più grave (artt. 73 e 80 d.p.r. 309/1990) commesso in Valsamoggia (Bologna). Il Tribunale di Bologna, investito delle misure cautelari, ha sollevato conflitto negativo sostenendo invece che il luogo di programmazione/dirigenza dell'associazione fosse identificabile (residenza dei promotori a Santa Croce sull'Arno - Pisa) e che, per la natura distrettuale del reato, il Tribunale competente dovesse essere quello di Firenze.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto negativo e ha pronunciato che la competenza spetta al Tribunale di Bologna. Motivazione: non sono emersi elementi oggettivi e sufficienti per individuare con certezza il "luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione" dell'associazione ai fini dell'art. 74 d.p.r. 309/1990; la mera residenza di alcuni promotori è criterio formale e congetturale insufficiente. Essendo quindi impossibile determinare il luogo del reato associativo, si applica la regola di rimessione al reato più grave successivo secondo l'art. 16 cod. proc. pen.; il secondo reato più grave è quello degli artt. 73 e 80 d.p.r. 309/1990, commesso in Valsamoggia, per cui la competenza territoriale è del Tribunale di Bologna. Disposto il trasmettersi gli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna; estratto della sentenza comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero e notificato alle parti private (art. 32, comma 2 c.p.p.). Decisione del 25 giugno 2024.

Norme richiamate

  • art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    Considerato il reato più grave contestato; per la competenza territoriale relativa all'art. 74 (reato associativo in materia di stupefacenti) occorre individuare il luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione dell'associazione, ma tale luogo deve essere accertato su elementi oggettivi e non su mere congetture (nel caso non è stato possibile determinarlo).

  • artt. 73 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    Questi articoli individuano reati di rilevanza sostanziale (traffico e attività connesse). Sono stati considerati nel giudizio come il "secondo reato più grave": essendo impossibile fissare il luogo del reato associativo, la competenza si è radicata nel luogo di consumazione di questi reati (Valsamoggia), secondo la regola di scala prevista dal codice di procedura penale.

  • artt. 28 e 30 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano il conflitto di attribuzione/competenza tra giudici; la Corte ha rilevato la sussistenza del conflitto negativo (due giudici hanno rifiutato contemporaneamente la cognizione) e ha proceduto alla sua risoluzione.

  • artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen.

    Art. 8 e 9 riguardano il luogo del reato (consumazione e concorso di più luoghi); art. 16 disciplina la radicazione della competenza quando non è possibile determinare la competenza per territorio in relazione al reato più grave: occorre ricorrere all'individuazione del luogo di commissione dei reati più gravi successivi in ordine decrescente. La Corte ha applicato tale meccanismo, rimanendo sulla competenza del Tribunale di Bologna in base al secondo reato più grave.

  • art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità di comunicazione dell'estratto della sentenza ai giudici in conflitto, al pubblico ministero e la notificazione alle parti; la Corte ha ordinato l'immediata comunicazione/ notifica dell'estratto.

Massime di principio

  • Per i reati associativi (art. 74 d.p.r. 309/1990) la competenza territoriale si determina, in prima battuta, nel luogo dove si svolgono programmazione, ideazione e direzione dell'associazione: tale luogo deve essere accertato con elementi concreti e non dedotto esclusivamente dalla residenza degli imputati.
  • Se non è possibile individuare con sufficiente certezza il luogo del reato associativo, si applica la regola di scala prevista dall'art. 16 c.p.p.: si individua la competenza in base al luogo di consumazione del reato più grave successivo.
  • La mera residenza o la possibilità teorica di incontro dei promotori non costituiscono di per sé prova del luogo di direzione/ideazione dell'organizzazione; occorrono elementi processuali (attività operative, luoghi di incontri documentati, prime condotte realizzate, centro operativo o luogo di perfezionamento dell'accordo criminoso).
  • La giurisprudenza ammette diversi criteri di individuazione del "luogo di programmazione": luogo in cui si organizzava lo smercio, primo delitto eseguito in attuazione del programma, luogo dei delitti più numerosi o rilevanti che rivelano l'area operativa, o luogo di perfezionamento dell'accordo criminoso; la scelta deve essere motivata sul caso concreto.
  • In presenza di conflitto negativo tra giudici, la Corte chiamata a decidere valuta se vi siano elementi oggettivi per fissare la competenza; in mancanza di tali elementi la soluzione pratica segue la regola del reato più grave successivo, per evitare stasi processuale e garantire il principio del giudice naturale.

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