Cassazione Civile, Ordinanza n. 04224/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato per il pagamento di compensi professionali. Il destinatario del decreto ha proposto revocazione straordinaria ex art. 656 c.p.c. avverso il decreto medesimo, ma il Giudice di Pace di Messina ha dichiarato inammissibile tale rimedio; il Tribunale di Messina ha poi rigettato l'appello. Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato un'istanza congiunta attestando di aver definito transattivamente ogni controversia con scrittura privata del 9 luglio 2025 e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e compensazione delle spese. Il ricorso, in precedenza, era stato assegnato alla definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondatezza, ma la sopravvenuta transazione ha reso superfluo l'esame dei motivi.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha quindi compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha precisato che, in presenza di una nuova regolamentazione convenzionale dei rapporti controversi che sostituisce l'assetto derivante dalla sentenza impugnata, non deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio richiesto dalle parti, ma va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Inoltre, ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, perché la chiusura del giudizio non è avvenuta con rigetto o inammissibilità, bensì per sopravvenuta perdita di interesse conseguente alla transazione.
Norme richiamate
indicato come base della revocazione straordinaria proposta avverso il decreto ingiuntivo; il testo non sviluppa ulteriori profili applicativi della norma.
richiamato per la definizione accelerata del ricorso in ragione della manifesta infondatezza, poi superata dall'intervenuta transazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per accordo negoziale sopravvenuto, e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Cass. Sez. Un., sent. 11 aprile 2018, n. 8980
richiamata per il principio secondo cui, se sopravviene un accordo negoziale che sostituisce l'assetto giuridico oggetto del ricorso, la Corte deve prendere atto che la materia del contendere non necessita più di decisione sul merito dell'impugnazione.
Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018
richiamata per affermare che il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere derivante da accordo tra le parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene un accordo negoziale tra le parti che ridetermina integralmente i rapporti controversi e sostituisce l'assetto derivante dalla sentenza impugnata, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per transazione, non è corretta la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché l'effetto processuale appropriato è la presa d'atto del venir meno dell'interesse alla decisione.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio di cassazione si conclude per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta regolamentazione transattiva della lite rende superfluo il sindacato sui motivi di ricorso, poiché la controversia non richiede più una decisione che confermi o riformi la sentenza impugnata.
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