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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-550/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020. — Commissione europea contro Irlanda. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria. — Causa C-550/18

Giurisprudenza europea62018CJ0550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha accolto il ricorso della Commissione contro l’Irlanda per la tardiva e incompleta trasposizione della direttiva antiriciclaggio 2015/849. Ha ritenuto applicabile l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e ha precisato che la sanzione può essere irrogata anche se la direttiva è stata poi attuata solo in corso di causa. In ragione della durata e della gravità dell’inadempimento, l’Irlanda è stata condannata al pagamento di una somma forfettaria di EUR 2.000.000 oltre alle spese.

Inadempimento dell’Irlanda per mancata trasposizione tempestiva della direttiva antiriciclaggio 2015/849 e applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE con condanna a somma forfettaria.

La questione giuridica

Se l’Irlanda sia venuta meno agli obblighi di trasposizione e comunicazione previsti dall’articolo 67 della direttiva 2015/849 entro il termine prescritto e, in caso affermativo, se l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE consenta alla Corte di infliggere una somma forfettaria anche quando lo Stato membro ha poi trasposto la direttiva solo tardivamente; in particolare, se tale disposizione si applichi anche ai casi di trasposizione incompleta o non comunicata e quale sanzione sia adeguata.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che l’Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 67 della direttiva 2015/849 perché, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non aveva adottato né comunicato tutte le misure nazionali necessarie alla trasposizione. Ha inoltre affermato che l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE si applica anche quando la mancata comunicazione delle misure di attuazione riguarda una trasposizione incompleta e che la Commissione non è tenuta a motivare caso per caso la scelta di chiedere una sanzione; la Corte può quindi infliggere una somma forfettaria, fissata nel caso concreto in EUR 2.000.000, tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione e della capacità finanziaria dello Stato membro.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 17, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 5, paragrafo 4, TUE
  • Direttiva (UE) 2015/849
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849
  • Articolo 67 della direttiva (UE) 2015/849
  • Direttiva (UE) 2018/843
  • Direttiva 2005/60/CE
  • Direttiva 2006/70/CE
  • Regolamento (UE) n. 648/2012

Inadempimento dell’Irlanda per mancata trasposizione della direttiva 2015/849 e condanna ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro l’Irlanda in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La Corte, riunita in Grande Sezione, decide sia sull’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE sia sulla richiesta di sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

Contesto normativo

La direttiva (UE) 2015/849 mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il suo articolo 67, paragrafo 1, imponeva agli Stati membri di adottare e comunicare alla Commissione, entro il 26 giugno 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, che ha anche sostituito il contenuto dell’articolo 67, paragrafo 1, prevedendo ulteriori scadenze per specifici obblighi. Tuttavia, ai fini della causa, rileva il termine originario fissato per la trasposizione della direttiva 2015/849.

Fatti e fase precontenziosa

L’Irlanda aveva notificato alla Commissione, il 23 febbraio 2017, un regolamento del 2016 relativo alla titolarità effettiva delle società, ma la Commissione riteneva che tale misura coprisse solo una parte molto limitata della direttiva. Seguirono una lettera di diffida del 19 luglio 2017 e un parere motivato dell’8 marzo 2018, con termine di due mesi per conformarsi.

L’Irlanda rispondeva che la trasposizione era in corso e che varie misure legislative erano già state preparate; sosteneva inoltre di aver completato la trasposizione solo con atti entrati in vigore nel 2018 e nel 2019. La Commissione, invece, riteneva che alla scadenza del termine del parere motivato la direttiva non fosse stata ancora integralmente trasposta né correttamente comunicata.

Questione sull’inadempimento ex articolo 258 TFUE

La Corte ricorda che l’esistenza di un inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, senza considerare i mutamenti successivi. Precisa inoltre che, quando una direttiva impone espressamente il riferimento ad essa negli atti nazionali di attuazione, occorre un atto positivo di trasposizione.

Nel caso di specie, alla scadenza dell’8 maggio 2018 l’Irlanda non aveva adottato tutte le misure necessarie per la trasposizione della direttiva 2015/849 e non le aveva comunicate alla Commissione. Le misure successive, adottate e comunicate dopo tale data, sono irrilevanti ai fini dell’accertamento dell’inadempimento. La Corte dichiara quindi l’inosservanza dell’articolo 67 della direttiva.

Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE

La Corte affronta poi la questione dell’applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, che consente di infliggere una somma forfettaria o una penalità quando uno Stato membro non comunica le misure di trasposizione di una direttiva adottata secondo procedura legislativa.

La Corte afferma che tale disposizione si applica anche quando la mancata comunicazione riguarda una trasposizione incompleta, purché al termine rilevante non siano state comunicate tutte le misure di attuazione. Inoltre, la Commissione dispone di un potere discrezionale nel decidere se chiedere una sanzione pecuniaria, senza dover motivare caso per caso la scelta di adire la Corte in base a tale disposizione; resta invece necessario motivare la natura e l’importo della sanzione proposta.

La Corte respinge gli argomenti dell’Irlanda e degli Stati intervenienti secondo cui l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE dovrebbe applicarsi solo ai casi di totale assenza di trasposizione o di mancata comunicazione, e non alle ipotesi di recepimento incompleto o tardivo.

Scelta della sanzione e determinazione della somma forfettaria

Quanto alla sanzione, la Corte osserva che una somma forfettaria può essere inflitta anche se l’inadempimento è cessato prima della sentenza, poiché essa mira a sanzionare la durata dell’infrazione e a dissuadere future violazioni. Nel caso concreto, la Corte ritiene che la gravità dell’infrazione sia elevata perché l’Irlanda, alla scadenza del termine, aveva trasposto solo una parte minima della direttiva, che è uno strumento essenziale nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Ai fini della durata dell’infrazione, la Corte precisa che, per la somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE, occorre prendere come data iniziale la data di trasposizione prevista dalla direttiva, e non la scadenza del termine del parere motivato. Nel caso di specie, l’inadempimento è durato fino al 3 dicembre 2019, per quasi due anni e mezzo.

Considerata anche la capacità finanziaria dell’Irlanda e il fine deterrente della sanzione, la Corte fissa la somma forfettaria in EUR 2.000.000, importo inferiore a quello richiesto dalla Commissione ma ritenuto adeguato alle circostanze.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 67 della direttiva 2015/849 per non aver adottato e comunicato tempestivamente tutte le misure di attuazione. Condanna inoltre l’Irlanda al pagamento di una somma forfettaria di EUR 2.000.000 e alle spese, mentre Repubblica d’Estonia e Repubblica francese sopportano le proprie spese.

Principi affermati

  • L’inadempimento va valutato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.
  • Se la direttiva impone un riferimento ad essa negli atti nazionali, è necessario un atto positivo di trasposizione.
  • L’articolo 260, paragrafo 3, TFUE si applica anche alla mancata comunicazione di una trasposizione incompleta.
  • Per la somma forfettaria, la durata dell’infrazione si calcola dalla data di trasposizione prevista dalla direttiva.
  • La somma forfettaria può essere inflitta anche se l’inadempimento è cessato prima della sentenza, quando sia necessaria una deterrenza effettiva.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiofinanziamento del terrorismoinadempimento degli stati membritrasposizione delle direttivesanzioni pecuniarie

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