Ordinanza n. 4246/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia, del decreto dirigenziale n. M_D -OMISSIS- REG2025 -OMISSIS-del 10/10/25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di stato della sospensione dalle funzioni del grado per sei mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare di stato della sospensione dalle funzioni del grado per sei mesi. Il TAR ha esaminato d'ufficio la competenza territoriale, rilevando che, al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente era già in congedo e risiedeva a Matera, dove risiedeva anche al momento della notificazione del provvedimento. Non risultavano impugnati atti generali o regolamentari. La questione decisiva riguardava quindi l'applicazione del criterio della sede dell'autorità emanante e del criterio dell'efficacia territoriale degli effetti diretti del provvedimento.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il criterio dell'efficacia territoriale previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a., in luogo del criterio della sede dell'autorità emanante. La sanzione disciplinare, incidendo direttamente sulla posizione individuale del ricorrente, esaurisce i propri effetti presso il suo stabile centro di interessi, individuato nella residenza di Matera. Poiché tale luogo ricade nella circoscrizione del TAR Basilicata, quest'ultimo è stato indicato quale giudice competente. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti al TAR Basilicata nei termini e nelle forme perentorie previste dall'art. 15 c.p.a. Le spese del giudizio davanti al TAR Lazio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 c.p.c.
La competenza si determina con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Il criterio della sede e quello dell'efficacia territoriale operano in rapporto di complementarietà. Il criterio della sede cede a quello dell'efficacia quando gli effetti diretti del provvedimento sono esclusivamente limitati alla circoscrizione di un diverso TAR.
art. 15 c.p.a.
In caso di declaratoria di incompetenza territoriale, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nei modi e nei termini perentori previsti dalla disposizione.
art. 125 Cost.
Il criterio dell'efficacia territoriale realizza una logica di decentramento e prossimità, individuando il TAR più vicino al ricorrente quando gli effetti lesivi dell'atto sono limitati a un ristretto ambito territoriale.
Massime di principio
- Nelle controversie contro provvedimenti amministrativi, il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia territoriale degli effetti diretti sono complementari: il secondo prevale quando il provvedimento produce effetti esclusivamente nella circoscrizione di un TAR diverso da quello in cui ha sede l'autorità emanante.
- Quando un provvedimento amministrativo incide direttamente sulla posizione individuale di una persona fisica, i suoi effetti possono essere territorialmente localizzati presso lo stabile centro di interessi dell'interessato, ove il provvedimento esaurisca concretamente la propria efficacia.
- La competenza territoriale amministrativa è inderogabile e deve essere individuata mediante regole predeterminate; il criterio dell'efficacia non può essere utilizzato per accentrare la controversia presso il TAR Lazio quando gli effetti dell'atto sono limitati alla circoscrizione di un diverso tribunale periferico.
- La situazione rilevante ai fini della competenza è quella esistente al momento della proposizione della domanda; pertanto, la residenza e il centro di interessi del ricorrente devono essere valutati con riferimento a tale momento.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce il merito della controversia e comporta l'indicazione del TAR competente, davanti al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini perentori stabiliti dall'art. 15 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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