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Sentenza

Sentenza del 21/05/2019 n. 13620 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006 e 2008, contestando: l'autonoma assoggettabilità a imposta delle opere idrauliche rispetto alle centrali elettriche; l'utilizzo del criterio contabile per determinare la base imponibile; la quantificazione del valore operata dal Comune e la relativa motivazione e prova; la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione delle rendite catastali; l'utilizzo dell'accertamento induttivo nonostante la successiva produzione della contabilità; e l'applicazione delle sanzioni, invocando l'obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che dighe, condotte forzate, gallerie, bacini, canali e opere analoghe, pur funzionalmente collegate alle centrali, presentano autonomia strutturale e funzionale e possono essere accertate separatamente ai fini ICI. Poiché gli immobili del gruppo catastale D erano privi di rendita fino alla richiesta di accatastamento del 2009, era legittimo utilizzare il criterio del valore contabile previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. È stato inoltre ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, poiché la società aveva rifiutato di esibire la contabilità nella fase pre-accertativa; la successiva produzione giudiziale non imponeva al giudice di disporre ulteriori indagini. Le sanzioni non sono state disapplicate, non essendo ravvisabile un'obiettiva incertezza normativa. E. S.p.A. è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 7.000 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    La nozione di fabbricato ai fini ICI comprende anche opere stabili dotate di autonoma configurazione strutturale e funzionale; tali opere possono essere accertate separatamente dalla centrale cui sono asservite.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 3

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile ICI può essere determinata in base al valore contabile risultante dalle scritture, fino alla richiesta di attribuzione della rendita.

  • R.D.L. n. 652/1939, artt. 4 e 5

    Ai fini catastali, per le centrali elettriche rilevano il suolo e le parti strutturalmente connesse, comprese componenti fisicamente non incorporate ma essenziali alla realizzazione del bene complesso.

  • D.L. n. 44/2005, art. 1-quinquies

    I fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possa accedere qualsiasi mezzo di unione, nonché dalle parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

    La norma interpretativa impone di includere nella rendita catastale delle centrali elettriche gli impianti essenziali al ciclo produttivo, anche se non incorporati fisicamente al suolo. Non esclude però l'autonoma considerazione di opere edili con propria struttura e funzione, come dighe e condotte.

  • L. n. 311/2004, art. 1, commi 336 e 337

    La richiesta di aggiornamento o attribuzione della rendita produce effetti dal momento indicato nella richiesta; prima di tale momento, per gli immobili privi di rendita, resta applicabile il criterio contabile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 7, 8 e 69-bis

    I poteri istruttori del giudice tributario non devono essere utilizzati per supplire alla mancata collaborazione del contribuente quando l'accertamento induttivo dell'ente è legittimo. L'incertezza normativa rilevante per la disapplicazione delle sanzioni deve essere oggettiva e inevitabile.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2

    Le sanzioni possono essere escluse in presenza di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria, ma tale condizione deve essere concretamente accertata e non coincide con un semplice contrasto interpretativo prospettato dal contribuente.

  • L. n. 212/2000, art. 10, comma 3

    Il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede non consente di escludere le sanzioni quando la disciplina applicabile era sufficientemente determinata e il contribuente non ha collaborato con l'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel settore ICI/IMU, le opere funzionalmente collegate a un impianto industriale non devono necessariamente essere trattate come un'unica unità immobiliare: le strutture solide, stabili e dotate di autonomia funzionale possono essere accertate e tassate separatamente.
  • Per gli immobili del gruppo catastale D privi di rendita, il valore contabile costituisce il criterio ordinario fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita; da quel momento opera il sistema catastale, con possibili effetti anche sulle annualità interessate dalla richiesta.
  • La mancata esibizione della contabilità durante la fase amministrativa può legittimare l'amministrazione a procedere con un accertamento induttivo e può limitare l'utilizzabilità successiva dei documenti non esibiti.
  • La produzione tardiva in giudizio della contabilità non obbliga automaticamente il giudice a disporre ulteriori acquisizioni istruttorie, soprattutto quando il contribuente aveva impedito i controlli nella fase pre-accertativa.
  • La disapplicazione delle sanzioni richiede un'incertezza normativa oggettiva, inevitabile e riconoscibile anche dal giudice, non essendo sufficiente la complessità tecnica della fattispecie o la mera contestazione dell'interpretazione dell'ente.
  • La collaborazione tempestiva con l'amministrazione e la corretta tenuta ed esibizione delle scritture contabili sono essenziali per evitare accertamenti induttivi e preservare la piena efficacia delle proprie prove.

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