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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22134/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo, in primo luogo, la sopravvenuta prescrizione del reato previsto dall'art. 474 c.p. (fatto commesso il 6 maggio 2014). È stato rilevato che, considerando la sospensione dei termini di prescrizione dall'08/03/2020 al 15/05/2020, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato il 01/01/2022, antecedente alla sentenza di appello del 19/12/2022. In secondo luogo il ricorrente lamentava la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata ex art. 648, comma 4 c.p.; tale motivo è stato ritenuto aspecifico.

La decisione

La Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p., perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione dell'aumento di pena per continuazione riferito a quel reato. In base all'art. 620 lett. i) c.p.p. ha proceduto alla diretta rideterminazione della pena finale: 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 1.200,00. Quanto al resto del ricorso, è stato dichiarato inammissibile; il motivo relativo alla mancata qualificazione nella fattispecie attenuata ex art. 648 comma 4 c.p. è stato respinto per aspecificità e per motivazione della corte territoriale ritenuta coerente (esclusione della lieve entità alla luce della condotta, del numero considerevole di prodotti contraffatti e del rischio di diffusione).

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il reato previsto dall'art. 474 c.p. si è estinto per prescrizione, avendo il termine massimo di prescrizione decorso e perfezionatosi il 01/01/2022, data precedente alla sentenza di appello del 19/12/2022.

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata come titolo per consentire alla Corte di Cassazione di decidere direttamente sulla determinazione della pena residua (rideterminazione della pena finale) senza rinviare la causa al giudice di merito, applicando i criteri già adottati dalla corte territoriale.

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    La Corte ha rilevato che il motivo che chiedeva la riqualificazione nella fattispecie attenuata ex art. 648 comma 4 era aspecifico. La Corte territoriale aveva escluso la 'lieve entità' sulla base di elementi fattuali (quantità di prodotti contraffatti e rischio di diffusione), motivazione ritenuta coerente e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • La prescrizione va computata considerando tutte le sospensioni previste dalla legge (es. misure emergenziali); se il termine si perfeziona prima della pronuncia impugnata, il reato si estingue e la relativa statuizione penale deve essere annullata.
  • L'estinzione per prescrizione di un reato comporta anche l'elisione degli effetti accessori connessi (es. aumento di pena per continuazione riferito a quel reato).
  • La Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., può rideterminare direttamente la pena quando è possibile farlo con i criteri di merito già indicati, evitando il rinvio.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici: una doglianza generica sulla mancata riconduzione a una fattispecie attenuata può essere dichiarata aspecifica e quindi inammissibile o respinta.
  • La valutazione della 'lieve entità' è eminentemente di merito; il giudice valuta la condotta nel suo insieme (numero di beni contraffatti, pericolosità per la diffusione, modalità) e può escludere attenuanti di lieve entità se i fatti mostrano un impatto significativo.
  • In casi simili, per difendersi efficacemente dall'eccezione di prescrizione occorre fornire conteggio dettagliato dei termini e delle sospensioni; per ottenere una riqualificazione in fattispecie attenuata è necessario allegare e provare elementi precisi che dimostrino la lieve entità del fatto.

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