Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11265/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la riforma in senso peggiorativo della sentenza di primo grado, lamentando vizio della motivazione e omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Sostiene che la Corte d'appello non ha spiegato come abbia superato le conclusioni del giudice di primo grado né in quale modo abbia escluso la natura "grossolana" del falso, rendendo necessaria la rinnovazione dell'istruttoria per accertare i fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha spiegato che la riforma operata dalla Corte d'appello riguardava una diversa qualificazione giuridica dei fatti (errore di diritto) e non una valutazione nuova delle prove, per cui non sussistevano i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria. Ha inoltre confermato l'orientamento secondo cui l'art. 474 c.p. si configura come reato di pericolo tutelante la fede pubblica e può integrarsi anche senza che la contraffazione sia "grossolana". Per effetto di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Richiamata come base procedurale per la trattazione del ricorso con le modalità previste dalle norme emergenziali; non influisce sul merito sostanziale della decisione.

  • art. 474 cod. pen.

    Interpretato dalla Corte come norma che tutela la fede pubblica nei marchi e segni distintivi: il reato può integrarsi con la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto indipendentemente dalla "grossolanità" della contraffazione, essendo reato di pericolo che non richiede l'effettivo inganno degli acquirenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato quale titolo normativo che permette di disporre la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, tenendo conto dei profili di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma una decisione di primo grado per ragioni di diritto (diversa qualificazione giuridica) e non per una mutata valutazione del materiale probatorio, non è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria occorre dimostrare che la decisione di appello si fonda su una nuova valutazione dei fatti o delle prove, non semplicemente su una diversa interpretazione giuridica.
  • L'art. 474 c.p. va interpretato in chiave di tutela della fede pubblica: la configurabilità del reato non è necessariamente esclusa dalla 'grossolanità' della contraffazione quando rileva il pericolo per l'affidamento dei consumatori e la circolazione dei prodotti.
  • In cassazione il vizio denunciatabile, quando la divergenza riguarda la soluzione di diritto tra giudici di merito, è principalmente la violazione di legge; le critiche alla motivazione devono quindi evidenziare un errore giuridico o procedurale concreto.
  • La presentazione di un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi delle norme processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.