Sentenza del 13/05/2016 n. 9845 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il disconoscimento della detrazione IVA di Euro 1.770.000,00 operata dalla società acquirente su una fattura relativa a un acconto versato per un contratto preliminare di vendita immobiliare successivamente risolto. L’Agenzia sosteneva che, dopo la risoluzione, la società non avesse rettificato la detrazione mediante il meccanismo previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e che avesse poi utilizzato una seconda fattura, relativa alla successiva compravendita dello stesso immobile, conseguendo una detrazione non spettante o duplicata. L’Amministrazione contestava inoltre l’esistenza di un disegno elusivo volto a trasferire un credito d’imposta e a consentire la detrazione dell’IVA senza i relativi presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo utilizzabili i documenti acquisiti al fascicolo processuale anche se depositati tardivamente o irritualmente. Ha invece accolto i motivi relativi alla violazione degli artt. 21 e 26 del D.P.R. n. 633/1972, affermando che, dopo la risoluzione del preliminare, la società acquirente avrebbe dovuto rettificare la detrazione dell’IVA sull’acconto, anche se il fornitore non aveva stornato l’imposta né l’aveva rimborsata. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato l’impugnazione originaria della società contro l’avviso di accertamento. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7
Chiunque esponga l’IVA in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta.
L’IVA indicata in fattura resta dovuta dall’emittente anche se l’operazione imponibile non si è perfezionata o l’imposta è stata esposta indebitamente. La regola serve a evitare perdite di gettito derivanti dall’utilizzo della fattura da parte del destinatario per esercitare la detrazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
Quando l’operazione viene meno, ad esempio per risoluzione del contratto, il cessionario o committente che abbia detratto l’IVA deve registrare la variazione e neutralizzare la detrazione originariamente effettuata. L’obbligo sussiste anche se il cedente non ha rettificato la propria posizione o non ha restituito l’IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
La fattura deve rappresentare un’operazione effettivamente rilevante ai fini IVA; l’utilizzo di una fattura relativa a un’operazione venuta meno non consente di mantenere la detrazione senza la preventiva rettifica.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 32
Nel processo tributario, la Corte ha valorizzato il principio di acquisizione della prova: i documenti presenti nel fascicolo processuale possono essere esaminati dal giudice d’appello se risultano acquisiti entro i termini processuali applicabili, anche quando la produzione originaria sia stata tardiva o irrituale.
Art. 111, comma 2, Costituzione
I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo consentono alla Corte di decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Art. 384 c.p.c.
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata quando la controversia non richiede ulteriori accertamenti.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 65, 90, par. 1, 168, lett. a), 185, par. 1, e 193
Il sistema unionale impone la rettifica della detrazione quando la cessione o prestazione cui si riferisce l’acconto non viene definitivamente effettuata. La rettifica è parte integrante del sistema IVA e tutela sia la neutralità dell’imposta sia il gettito erariale.
L. n. 388/2000, art. 8; D.L. n. 253/2002; L. n. 289/2002, art. 62
Le disposizioni sono richiamate in relazione al credito d’imposta utilizzato dalla promittente venditrice in compensazione. Tuttavia, l’eventuale irregolarità della compensazione da parte del cedente non elimina l’obbligo autonomo del cessionario di rettificare una detrazione IVA divenuta priva di presupposto.
Massime di principio
- Se un contratto preliminare viene risolto dopo l’emissione della fattura e la detrazione dell’IVA sull’acconto, il cessionario deve rettificare la detrazione tramite il meccanismo dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
- L’obbligo di rettifica del cessionario è autonomo e sussiste anche se il cedente non emette una nota di credito comprensiva dell’IVA, non restituisce l’imposta o continua a esserne debitore verso l’Erario.
- Una successiva fattura relativa alla vendita dello stesso bene non consente di conservare la detrazione collegata al precedente acconto: occorre prima neutralizzare la detrazione relativa all’operazione venuta meno.
- Nel sistema IVA la detrazione è ammessa solo nella misura in cui l’acquisto effettivamente concorra a operazioni imponibili; quando l’operazione originaria viene meno, la detrazione deve essere adeguata.
- Le irregolarità fiscali del cedente, come l’indebita compensazione di un credito d’imposta, possono essere perseguite nei suoi confronti, ma non legittimano il cessionario a mantenere una detrazione priva dei presupposti.
- Nel processo tributario, i documenti acquisiti al fascicolo possono restare utilizzabili dal giudice anche se la produzione iniziale è stata tardiva o irrituale, in applicazione del principio di acquisizione della prova.
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