Ordinanza n. 7764/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per accertata inidoneità uditiva, nonché il verbale della Commissione medica concorsuale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale per i Vigili del fuoco, sulla base del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione medica concorsuale. L'esclusione è stata motivata dal riscontro di un deficit della capacità uditiva dell'orecchio destro, con superamento delle soglie indicate dal decreto del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166. È stato inoltre impugnato il verbale della Commissione medica, che il ricorrente ha dichiarato non essergli mai stato notificato. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Richiamata la precedente ordinanza collegiale con cui era stata disposta una verificazione tecnica, ha accolto la richiesta dell'organo verificatore e ha prorogato di 60 giorni il termine per il completamento dell'attività istruttoria. Ha fissato la camera di consiglio del 21 luglio 2026 per il prosieguo del giudizio e ha posto a carico del ricorrente l'onere di notificare l'ordinanza all'organo verificatore entro cinque giorni dalla comunicazione. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. f, d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Deficit della capacità uditiva orecchio dx con soglia audiometrica di - 100 dB a 6000 Hz e soglia audiometrica, rilevata all’orecchio destro, superiore a 25 decibel (- 47,5 dB), calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz accertata mediante esame audiometrico
La disposizione è richiamata quale parametro sanitario posto dalla Commissione medica a fondamento dell'esclusione concorsuale; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione definitiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto legislativo, il fondamento della disposizione di oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie contenute nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo abbia disposto una verificazione tecnica e l'organo verificatore rappresenti la necessità di ulteriore tempo per completarla, il collegio può prorogare il termine istruttorio e fissare una nuova camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio.
- In una controversia relativa all'idoneità sanitaria per l'accesso a una procedura concorsuale, la verificazione tecnica può essere disposta per acquisire elementi specialistici necessari alla decisione, senza che la relativa ordinanza comporti anticipazione della soluzione di merito.
- Quando un provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari suscettibili di identificare le persone interessate in caso di diffusione del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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