Sentenza del 19/04/2018 n. 2568 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Recupero a tassazione perdite su crediti commerciali - Credito esiguo - Procedura esecutiva - Antieconomicità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, le perdite su crediti commerciali ritenendo non sufficientemente dimostrata l'inesigibilità dei crediti e contestando l'assenza di rigorose procedure esecutive o di ulteriori prove formali. La controversia riguardava anche l'antieconomicità dell'avvio di azioni di recupero, considerato il modesto ammontare dei crediti, valutato sia singolarmente sia rispetto all'entità complessiva del portafoglio della società.
La decisione
La deducibilità delle perdite è stata riconosciuta. Per crediti di lieve entità, anche in rapporto al portafoglio complessivo, non è necessario pretendere sempre rigorose prove formali dell'inesigibilità: può essere ragionevole non intraprendere procedure esecutive quando i costi di recupero sarebbero sproporzionati rispetto al credito. L'antieconomicità dell'azione esecutiva può quindi costituire un elemento idoneo a giustificare la deduzione della perdita.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986, art. 101
La norma disciplina la deducibilità delle perdite su crediti. Nel caso di crediti commerciali di modesto importo, la prova dell'inesigibilità può essere valutata in modo sostanziale e non necessariamente attraverso l'avvio di rigorose procedure esecutive, quando queste risultino antieconomiche.
Massime di principio
- La deducibilità di una perdita su crediti di modesto importo può essere riconosciuta anche senza una procedura esecutiva, se l'azione di recupero comporterebbe costi sproporzionati rispetto al credito.
- La modestia del credito deve essere valutata non solo in termini assoluti, ma anche in rapporto alle dimensioni e al portafoglio complessivo dell'impresa.
- L'antieconomicità della riscossione è un elemento rilevante, ma deve essere documentata attraverso dati concreti, come l'importo del credito, i costi prevedibili dell'azione, la situazione del debitore e i tentativi di sollecito effettuati.
- La mancanza di una prova formale non comporta automaticamente l'indeducibilità della perdita, purché l'insieme degli elementi disponibili renda ragionevole e coerente l'inesigibilità del credito.
- È opportuno conservare documentazione interna e commerciale che dimostri l'origine del credito, i solleciti, le valutazioni sui costi di recupero e le ragioni per cui l'azione esecutiva sarebbe stata irragionevole.
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