Sentenza del 21/05/2019 n. 3080 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iva - cartella di pagamento ammissione al passivo fallimentare - crediti di imposta - prescrizione ordinaria salvo diversa disposizione di legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento dei crediti IVA nella procedura fallimentare, la loro prescrizione e la legittimità dell'iscrizione a ruolo quando le medesime somme siano già state ammesse al passivo. È stato affermato che i crediti d'imposta sono soggetti, in via generale, alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., salvo che una specifica disposizione stabilisca un termine diverso. Inoltre, una volta ammesso il credito al passivo fallimentare, l'Agenzia delle Entrate non dovrebbe procedere a una successiva iscrizione a ruolo per le stesse somme, poiché ciò consentirebbe al concessionario di insinuarsi nuovamente al passivo, anche per interessi e sanzioni, determinando una duplicazione della pretesa.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, in assenza di una diversa previsione normativa. È stata inoltre esclusa la necessità, e dunque la legittimità, di iscrivere a ruolo somme già riconosciute e ammesse al passivo fallimentare, poiché il credito era già azionabile nella procedura concorsuale. L'esito è quindi favorevole al contribuente o alla procedura concorsuale, limitatamente alla duplicazione della riscossione e all'applicazione del termine prescrizionale corretto.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
I crediti tributari, compresi quelli d'imposta, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale quando non sia previsto dalla legge uno specifico termine più breve o diverso.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
La prescrizione quinquennale può riguardare interessi e obbligazioni periodiche, ma non si applica automaticamente al capitale del credito d'imposta, per il quale opera ordinariamente il termine decennale.
Art. 2953 c.c.
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La prescrizione breve può convertirsi in decennale quando il diritto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato; la norma opera nei limiti e alle condizioni individuate dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Per i crediti tributari occorre verificare prima di tutto se una norma speciale stabilisca un termine di prescrizione diverso; in mancanza, si applica ordinariamente il termine decennale.
- La prescrizione del capitale e quella degli interessi possono essere differenti: gli interessi periodici possono essere soggetti al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
- Quando un credito tributario è già stato ammesso al passivo fallimentare, l'amministrazione non dovrebbe duplicare la pretesa mediante una nuova iscrizione a ruolo per le medesime somme.
- Nelle procedure concorsuali è essenziale confrontare il credito ammesso al passivo con eventuali cartelle o ruoli successivi, verificando se si tratti dello stesso capitale, degli stessi periodi d'imposta e delle medesime componenti accessorie.
- L'ammissione al passivo non elimina automaticamente ogni questione prescrizionale: devono essere esaminati la data di scadenza del credito, gli eventuali atti interruttivi e la natura delle somme richieste.
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