Sentenza n. 4598/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad (Pakistan) sulla domanda per il rilascio del passaporto italiano presentata dal sig. -OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza di rilascio del passaporto italiano per il minore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di rilascio del passaporto italiano presentata dal genitore in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore. Nel corso del giudizio, a seguito della proposizione del ricorso, la sede diplomatica ha rilasciato il passaporto richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il rilascio del passaporto, indicato nel testo anche come rilascio del visto, abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente in ragione della soccombenza virtuale, con condanna alla rifusione di euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposta dalla parte ricorrente per ottenere una decisione sull'istanza di rilascio del passaporto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione dell'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, qualora essa risulti virtualmente soccombente per avere soddisfatto la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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